Art. 122 c.p.p. — Procura speciale per determinati atti

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Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilita', essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui e' conferita e dei fatti ai quali si riferisce. La procura e' unita agli atti. Per le pubbliche amministrazioni e' sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell'ufficio. Non e' ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa e' richiesta dalla legge.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 188/2001

    Questione inammissibile
    8 giugno 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 76, 122 e 100 del codice di procedura penale, concernente le modalità di rilascio della procura speciale per la costituzione di parte civile (per atto pubblico o scrittura privata autenticata e non anche per certificazione del difensore). Infatti, avendo il giudice rimettente già fatto definitiva applicazione delle norme della cui legittimità costituzionale dubita - dichiarando inammissibile la costituzione di parte civile - la questione proposta risulta priva del requisito della rilevanza. M. F.

    Art. 76 c.p.p. · Art. 122 c.p.p. · Art. 100 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 66/1995

    Questione infondata
    24 febbraio 1995

    La facoltà del difensore di parte civile, secondo quanto disposto dagli artt. 100 e 122 cod. proc. pen. e 37 delle norme di attuazione dello stesso, di proporre, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione, l'impugnazione, anche agli effetti penali, prevista dall'art. 577 stesso codice, anche in base a procura speciale rilasciata in epoca anteriore alla pronuncia del provvedimento, non da' luogo a lesione, a scapito dell'imputato contumace, del principio di parità tra le parti. Diversamente da quel che si afferma nell'ordinanza di rimessione, infatti, l'art. 571, primo comma, cod. proc. pen., riconosce espressamente, e in via generale, anche all'imputato che abbia proceduto alla nomina di un procuratore speciale con le modalità previste dall'art. 122, la facoltà di conferire a tale procuratore la delega all'impugnazione anche in epoca anteriore all'emissione del provvedimento da impugnare. Ne' varrebbe in contrario far richiamo all'art. 571, terzo comma, che prevede un limite speciale al potere di impugnazione con riferimento alla diversa posizione del difensore dell'imputato contumace non munito di procura speciale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 100, 122 e 577 cod. proc. pen. e 37 d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271). red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 100 c.p.p. · Art. 122 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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