Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1971 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli da 82 a

87 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 10

gennaio 1969 dal tribunale di Busto Arsizio nel procedimento civile

vertente tra gli eredi di Gallazzi Carletto e Cattaneo Giuseppina,

iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969.

Visti gli atti di costituzione di Gallazzi Giuseppe e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1971 il Giudice relatore

Michele Fragali;

uditi l'avv. Carlo Fornario, per il Gallazzi, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il tribunale di Busto Arsizio ha promosso questione di

legittimità costituzionale della norma dell'art. 83 del codice di

procedura civile che determina gli atti del processo sui quali può

essere apposta la procura del difensore: secondo l'ordinanza (10

gennaio 1969) tale norma è causa di illegittima limitazione del

diritto di difesa, perché dalla sua inosservanza deriva la nullità di

tutta l'attività processuale della parte per un motivo di indole

formale, e un impedimento alla stessa di sostenere le proprie ragioni.

La questione, a giudizio del tribunale, coinvolge la legittimità

costituzionale di tutte le norme relative ai difensori, contenute

nell'art. 82 e negli articoli da 84 a 87 stesso codice, le quali

condizionano il diritto di difesa all'obbligo della parte di

provvedersi di un difensore e la costringe a sopportare le conseguenze

del comportamento processuale di quest'ultimo. Si ritiene che, in tal

modo, restano limitati i poteri del giudice, come risulta dal confronto

fra l'art. 183, secondo comma, codice predetto e il successivo art. 316

riguardante il giudizio innanzi al pretore; resta assorbito nel potere

del difensore il principio dispositivo, a differenza di ciò che accade

nel processo penale, in cui la difesa affianca e non sopprime quella

diretta del giudicabile; si disconosce il diritto di difendersi

direttamente alla parte che ha le capacità tecniche e non è iscritta

nell'albo professionale. Si tratterebbe di norme le quali intendono

tutelare la categoria dei procuratori legali che abbiano provveduto a

tale iscrizione o possono ottenerla, risultando giustificate nel

sistema politico corporativistico nel quale esse ebbero origine, ma non

in un ordinamento, come l'attuale, che riconosce inviolabile il diritto

alla tutela giurisdizionale. Non conterebbe opporre che la parte ha il

diritto al risarcimento del danno prodottole dal difensore, perché

questo diritto non attua quello del quale aveva chiesto la tutela

giurisdizionale, e può essere esercitato soltanto nel caso di colpa

grave del difensore, che la parte non è in grado di desumere dalla

sentenza del giudice e comunque è di difficile accertamento.

2. - È comparsa innanzi alla Corte la parte attrice del giudizio

di merito ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Entrambi escludono che la questione proposta sia rilevante ai fini

della decisione cui il tribunale è chiamato. L'attrice aveva eccepito

la nullità della procura rilasciata dalla convenuta in calce alla

citazione dopo l'espletamento di prove orali e la presentazione di

scritti difensivi da parte di altro procuratore legittimato in eguale

modo; ed essa oggi rileva che il decidere se la procura era valida e se

la nullità era sanabile non postulava necessariamente l'indagine sulla

legittimità costituzionale della norma di esclusività della difesa

tecnica nel processo civile collegiale. A sua volta il Presidente del

Consiglio osserva che, essendo certo che la seconda procura era stata

rilasciata, come la prima, in calce alla citazione, non poteva

prospettarsi il dubbio sulla sua nullità; e rileva ancora che la

revoca della prima procura, conseguente al rilascio della seconda, non

avrebbe potuto avere effetto fino alla comunicazione all'altra parte.

Nel merito entrambi i comparenti oppongono l'infondatezza della

questione.

L'attrice rileva che l'assistenza del difensore tecnico è voluta

dalla legge per rendere concreto ed effettivo il diritto di difesa, in

relazione al fatto che la difesa in giudizio coinvolge interessi

generali e pubblici, tanto che l'art. 359, primo comma, del codice

penale la qualifica servizio di pubblica necessità; richiama la

sentenza di questa Corte 8 marzo 1957 n. 46, che la intende come

potestà effettiva dell'assistenza tecnica e professionale nello

svolgimento del processo; pone in risalto che la critica svolta dal

giudice a quo in merito all'obbligatorietà della difesa tecnica non

tiene conto dei gravi pregiudizi che la parte subirebbe ove questa

difesa non venisse imposta; infine considera che la responsabilità del

professionista è limitata dall'art. 2236 del codice civile alla colpa

grave soltanto quando la prestazione implica la soluzione di problemi

di speciale difficoltà.

Il Presidente del Consiglio obietta al tribunale di Busto Arsizio

che il precetto costituzionale da questo invocato non vieta che la

legge ordinaria possa subordinare a determinate modalità l'esercizio

del diritto da esso garantito, purché non lo si renda impossibile: la

parte è libera di scegliere il proprio difensore e di revocargli il

mandato.

3. - All'udienza del 13 gennaio 1971 i difensori hanno confermato

le conclusioni prese. Considerato in diritto :

1. - La Corte non ritiene di accogliere l'istanza delle parti

comparse di rimettere gli atti al giudice a quo per un riesame della

rilevanza della questione proposta.

Le parti predette sostengono, come si è detto, che, essendosi

discusso, dinanzi al tribunale, se era valida la seconda procura

rilasciata dal convenuto in calce alla citazione, non era necessario

indagare se è conforme alla Costituzione la norma che impone, nei

giudizi collegiali, la difesa a mezzo di iscritti in albi

professionali. Senonché quando il tribunale ha osservato che

l'eccezione concernente la procura riguardava una nullità insanabile,

rilevabile di ufficio, ha affermato implicitamente, anche se in modo

poco chiaro, che, a suo avviso, la nullità eccepita si era verificata.

Così essendo, la questione di costituzionalità doveva servire al fine

di verificare se effettivamente dalla nullità della procura derivasse

la conseguenza che la parte non potesse ritenersi presente nel processo

di merito, e se le si potessero imputare gli atti compiuti dal secondo

difensore: codesta verifica avrebbe potuto essere utile soltanto se si

fosse ritenuto che viola il diritto di difesa l'obbligo, fatto alla

parte dall'art. 82 codice di procedura civile, di servirsi di un

difensore qualificato per agire in giudizio. Donde era logico che il

tribunale considerasse rilevante la questione in esame.

2. - Essa è però del tutto infondata.

Il tribunale ha opinato che lede il diritto di difesa la norma

denunziata. Questa Corte però ha ripetutamente deciso che la legge

ordinaria può subordinare a modalità particolari l'esercizio di quel

diritto, con il solo limite che la sua esplicazione non ne risulti

impossibile o estremamente difficile. Nella specie questo limite non è

stato superato dall'art. 83 cod. proc. civ. Il quale non toglie alla

parte ogni potere di scelta fra i procuratori e gli avvocati iscritti

negli albi, che è il più ampio; e può liberamente revocare il

mandato conferito per il giudizio; se non sia abbiente, ha la

protezione che le assicura l'art. 24 terzo comma della Costituzione.

Pertanto non rileva, agli effetti della questione proposta, che l'art.

86 cod. proc. civ. neghi lo ius postulandi anche alla parte che, pur

avendo cognizioni tecniche, non sia iscritta nell'albo professionale.

Il tribunale del tutto erroneamente ha fatto risalire il sistema

denunziato alla volontà della legge di proteggere interessi

corporativi: esso non ha tenuto presente il legame che esiste fra il

sistema medesimo e il potere disciplinare che spetta ai consigli

professionali, come manifestazione di quell'autonomia di governo che è

data agli ordini forensi, e che è notoriamente di remotissima

tradizione. Questo potere si deve esplicare, secondo l'art. 88, secondo

comma, cod. proc. civ., anche ai fini dell'ottemperanza del dovere di

lealtà e di probità posto dal primo comma del medesimo articolo; si

deve esercitare cioè nell'interesse del buon rendimento della funzione

giurisdizionale e quindi nell'interesse generale. Ma il potere suddetto

può svolgersi soltanto rispetto agli iscritti negli albi

professionali; onde la razionalità del sistema agli effetti della sua

costituzionalità.

Nella sentenza 8 marzo 1957, n. 46, la Corte ritenne che il diritto

di difesa deve essere inteso come potestà effettiva dell'assistenza

tecnica e professionale in qualsiasi processo; e al compito del

difensore diede una importanza essenziale nel dinamismo della funzione

giurisdizionale, tanto da opinare che esso può considerarsi esercizio

di funzione pubblica. Le dette considerazioni non vengono adeguatamente

contrastate dal tribunale di Busto Arsizio con l'obiettare che, con il

sistema vigente, nell'ipotesi di negligenza del difensore, il diritto

di difesa si risolve in un diritto al risarcimento dei danni, di

difficile attuazione; e non basta nemmeno dedurre che il sistema stesso

pone il principio dispositivo alla mercé del difensore.

Il diritto di difesa non può essere stato garantito dalla

Costituzione fino a rendere inefficaci le preclusioni che la negligenza

del difensore può provocare, data la libertà della scelta che spetta

alla parte; così come non potrebbe ritenersi che la Costituzione abbia

assicurata alla parte una difesa fino ad indulgere sulle preclusioni

che analoghe negligenze della stessa possano causare ove le spettasse

lo ius postulandi.

Quanto all'assorbimento del principio dispositivo nel potere del

difensore, la Corte rileva che quest'ultimo non può astenersi dal dar

notizia al cliente delle posizioni che egli va assumendo nel processo;

e la parte presta il suo assenso al comportamento del proprio difensore

se, avuta quella notizia, non esercita il proprio diritto di revoca.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli articoli da 82 a 87 del codice di procedura civile, sollevata dal

tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza 10 gennaio 1969, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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