Art. 788 c.p.c. — Vendita di immobili

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma degli articoli 576 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessita' della vendita.

[2]Se sorge controversia, la vendita non puo' essere disposta se non con sentenza del collegio.

[3]L'incanto si svolge davanti al giudice istruttore che, quando occorre, puo' disporre altri incanti a norma dell'articolo 591.

[4]Quando le operazioni sono affidate a un notaio, questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 788 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art788 · fonte del testo

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