Art. 779 c.p.c. — Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1951 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

[1]((L'istanza dei creditori e legatari prevista nell'art. 509 del Codice civile si propone con ricorso.

[2]Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione dell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito. Il decreto e' comunicato alle parti dal cancelliere.

[3]Il pretore provvede sull'istanza con ordinanza, contro la quale e ammesso reclamo a norma dell'art. 739.Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

[4]L'istanza di nomina non puo' essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario.

[5]Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'art. 509 del Codice civile, il pretore rimette le parti davanti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione e disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1951 al 21 marzo 1998

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 779 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1942 al 1 gennaio 1951. 8 parole tolte, 8 parole aggiunte in 3 capoversi.

L'istanza dei creditori e legatari prevista tolto: nell'articolo 509 del codice aggiunto: nell'art. 509 del Codice civile si propone con ricorso.

Il pretore provvede sull'istanza con ordinanza, contro la quale tolto: e' aggiunto: e ammesso reclamo a norma tolto: dell'articolo aggiunto: dell'art. 739.Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'art. 509 del tolto: codice aggiunto: Codice civile, il pretore rimette le parti davanti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la tolto: costituzione aggiunto: riassunzione e disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art779 · fonte del testo

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