Art. 779 c.p.c. — Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari
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[1]((L'istanza dei creditori e legatari prevista nell'art. 509 del Codice civile si propone con ricorso.
[2]Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione dell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito. Il decreto e' comunicato alle parti dal cancelliere.
[3]Il pretore provvede sull'istanza con ordinanza, contro la quale e ammesso reclamo a norma dell'art. 739.Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
[4]L'istanza di nomina non puo' essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario.
[5]Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'art. 509 del Codice civile, il pretore rimette le parti davanti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione e disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1951 al 21 marzo 1998
