Art. 680 c.p.c. — Convalida del sequestro autorizzato anteriormente alla causa

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[1]Se il sequestro e' stato autorizzato a norma dell'articolo 672, il sequestrante, nel termine di cinque giorni da quello in cui e' stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve notificare il decreto al sequestrato, indicando le cose sulle quali il sequestro e' stato eseguito e dando notizia dell'adempimento delle attivita' previste negli articoli 677, 678 e 679.

[2]Il sequestrante deve contemporaneamente citare il sequestrato per la convalida del sequestro e per la causa di merito, davanti al giudice competente per quest'ultima.

[3]Dei successivi atti di esecuzione deve essere data notizia nei cinque giorni dal loro compimento.

[4]Se a decidere sul merito non sono competenti i giudici del Regno, l'istanza di convalida si propone davanti al giudice che ha autorizzato il sequestro. Questi stabilisce un termine, decorso il quale il sequestro cessera' di avere effetto se la sentenza straniera che ha deciso il merito non e' stata resa efficace nel Regno.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 69/1994

    Ha colpito questo articolo
    3 marzo 1994

    Nei casi in cui la notificazione del decreto che autorizza il sequestro conservativo 'ante causam' debba eseguirsi all'estero nei modi previsti dalla legge consolare e dalle convenzioni internazionali, è irragionevole e contraddittorio, oltreché lesivo del diritto di azione del notificante, esigere, a pena di decadenza, che l'atto pervenga, entro il ristretto termine di quindici giorni, nella sfera di conoscibilità del destinatario: infatti, poiché il procedimento notificatorio deve avvenire tramite la necessaria attività delle autorità locali (in ipotesi non interessate all'esito tempestivo di esso) ed è parzialmente sottratto alla disponibilità del notificante, costituisce soluzione costituzionalmente obbligata ritenere che il compimento, entro il suddetto termine, delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante sia sufficiente al perfezionamento, nei suoi confronti, della notifica da eseguirsi all'estero (così come previsto nei casi in cui essa debba avvenire, entro il medesimo termine, con gli adempimenti previsti dai primi due commi dell'art. 142 cod. proc. civ.). Pertanto, gli artt. 142, comma terzo, 143, comma terzo, e 680, comma primo, cod. proc. civ., sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200. - v. massima precedente (e, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 142 c.p.c. · Art. 143 c.p.c. · Art. 680 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art680 · fonte del testo

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