È da escludere che il giudice dell'esecuzione (nella specie: espropriazione immobiliare) di fronte alla eventualità di una reiterata concorde richiesta delle parti per un rinvio ad udienza successiva, non abbia poteri sufficienti - come ritenuto dall'autorità remittente - per impedire una stasi indefinita della procedura e l'assoggettamento senza limiti di tempo dei beni pignorati all'arbitrio del creditore procedente. Anche se non può avvalersi degli strumenti acceleratori previsti per il processo di cognizione dagli artt. 175 e 187 cod. proc. civ., egli dispone infatti di utili mezzi alternativi, quali il provvedimento di assegnazione di cui agli artt. 590 e 591 cod. proc. civ., l'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 592, la fissazione di altra vendita a prezzo inferiore; a parte la possibilità di convocare creditore e debitore, ed anche altri interessati, per chiarire i motivi dell'inerzia del creditore procedente, i poteri del quale, peraltro, limitano ma non annullano del tutto i poteri dispositivi del proprietario debitore. Perciò la lamentata inapplicabilità alla suddetta ipotesi della sanzione della estinzione del processo prevista dall'art. 631, primo comma, cod. proc. civ. in caso di mancata comparizione delle parti per due udienze consecutive, non da' luogo a violazione ne' del principio di eguaglianza ne' dei doveri di solidarietà sociale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 2 Cost., dell'art. 631, primo comma, cod. proc. civ., 'in parte qua').
Art. 631 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 2 cost. · Art. 590 c.p.c.