Corte costituzionale

Sentenza n. 195/1981

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/12/1981 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 629 cod.

proc. civ., in relazione agli artt. 630, ultimo comma, e 631, ultimo

comma, stesso codice (estinzione del processo esecutivo) promosso con

ordinanza emessa il 23 maggio 1975 dal Tribunale di Civitavecchia, nel

procedimento di esecuzione immobiliare promosso dalla Cassa di

Risparmio di Roma nei confronti di Novelli Bruno, iscritta al n. 432

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 306 del 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1981 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Avverso l'ordinanza 5 aprile 1975, con la quale il giudice

dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione di non pochi procedimenti

d'espropriazione immobiliare contro Novelli Bruno riuniti per rinunce

agli atti, la creditrice procedente Cassa di Risparmio di Roma-Credito

Fondiario spiegò reclamo ai Tribunale di Civitavecchia deducendo vizi

d'illegittimità del provvedimento di estinzione.

Con ordinanza, comunicata il 3 giugno 1975 e notificata il

successivo 19 agosto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del

1975 e iscritta al n. 432 R.O. 1975, il Tribunale ha giudicato

rilevante e non manifestamente infondata la questione di

costituzionalità dell'art. 629 c.p.c. in relazione agli artt. 630

ultimo comma e 631 ultimo comma c.p.c. per contrasto con l'art. 3 comma

primo Cost. sulla considerazione che tali norme non consentono il

reclamo avverso l'ordinanza di estinzione consecutiva a rinuncia di

parte, la quale non può formare oggetto neppure di opposizione agli

atti esecutivi, determinando irragionevole disparità di trattamento

tra l'ipotesi in esame e l'estinzione per inattività delle parti e,

quindi, violazione dell'art. 3, comma primo.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato

intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura

generale dello Stato che, nell'atto depositato il 25 ottobre 1975, ha

ravvisato tangibile divario tra estinzione per inattività delle parti

e estinzione per rinuncia in ciò che la prima segue all'eccezione

dell'interessato a trar vantaggio dalla inattività propria e altrui,

che dà vita ad una contestazione, di cui non è traccia nella ipotesi

di rinuncia agli atti, e ha concluso per la infondatezza della proposta

questione.

Alla pubblica udienza dell'11 novembre 1981 in cui il giudice

Andrioli ha svolto la relazione, l'avvocato dello Stato Azzariti ha

insistito nelle già prese conclusioni. Considerato in diritto :

La Corte non sindaca nel merito la interpretazione del disposto,

coordinato in riferimento alla specie concreta, degli artt. 629, 630

ultimo comma e 631 ultimo comma c.p.c., che ha indotto il giudice a quo

a dire irreclamabile la ordinanza del giudice dell'esecuzione

dichiarativa dell'estinzione del processo per rinuncia agli atti

perché la motivazione svolta dal Tribunale di Civitavecchia è

sufficiente e coerente.

Ciò premesso, la irrazionalità del diverso trattamento riservato

alle due (anzi tre) ipotesi causative dell'estinzione del processo

esecutivo nel "diritto vivente", così come ricostruito dal giudice a

quo, e quindi la violazione dell'art. 3 comma primo Cost. non sfuggono

anche a chi si limiti a visionare la fattispecie concreta, la quale

pone in chiaro la tutt'altro che remota eventualità di errori

nell'individuazione dell'oggetto della rinuncia, e non si dilunghi a

riflettere, come pur si deve, per un verso sulle non lievi difficoltà

applicative cui dan luogo in fatto e in diritto i due primi commi

dell'art. 629 separatamente e congiuntamente considerati, e, per altro

verso, sull'ultimo comma dell'art. 631 che estende la garanzia del

reclamo alla estinzione del processo esecutivo per mancata comparizione

delle parti.

Né ad eliminare la denunciata irrazionalità giovano la

legittimazione, ai rinuncianti in ipotesi riconosciuta, a sperimentare

la opposizione agli atti esecutivi, di cui si è fatto diffusamente

carico il Tribunale, perché tale rimedio non è precluso alle parti

pregiudicate dalla ordinanza dichiarativa dell'estinzione per

inattività che pur hanno a disposizione il reclamo, e

l'impugnabilità, con ricorso in Cassazione per violazione di legge ex

art. 111 comma secondo Cost., dell'ordinanza del giudice

dell'esecuzione consecutiva alla rinuncia agli atti, perché il

trattamento, che da chi così argomenta si riserverebbe ai creditori

rinuncianti, non cessa di essere deteriore rispetto alla condizione

delle parti, pregiudicate dalla ordinanza di estinzione per inattività

o per mancata comparizione (artt. 630 e 631 c.p.c.), le quali ben

possono sperimentare il ricorso in Cassazione avverso la sentenza resa

sul reclamo, seppure non si reputa tale sentenza suscettibile di

appello.

Pertanto, va riconosciuta la violazione di quei canoni di

ragionevolezza, di cui debbono essere permeate le norme procedurali, e

il rispetto ne va ristabilito con il dispositivo di fondatezza della

proposta questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 ultimo comma

cod. proc. civ. nella parte in cui non estende, in relazione all'art.

629 cod. proc. civ., il reclamo previsto nell'art. 630 ultimo comma

stesso all'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa

dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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