Corte costituzionale

Sentenza n. 112/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1970 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 621

del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1968 dal pretore di Verbania nel

procedimento civile vertente tra Della Mora Silvana e la dogana di

Novara, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969;

2) ordinanza emessa il 19 febbraio 1969 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Ciatti Claudio e Nisa e Patrignani

Valeriano, iscritta al n. 337 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 dell'8 ottobre 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri

e di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1970 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione

finanziaria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 15 dicembre 1968 il pretore di Verbania ha

sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione

contenuta nell'art. 621 del codice di procedura civile, secondo cui è

esclusa la possibilità di provare per testimoni il diritto del terzo

opponente sui mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore,

tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla

professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.

Secondo il giudice a quo il dubbio di legittimità costituzionale

della norma impugnata sorgerebbe anzitutto in relazione all'art. 3

della Costituzione, in quanto la limitazione suddetta concreterebbe una

inammissibile disparità di trattamento a favore del creditore ed a

danno del terzo opponente. Inoltre sarebbero violati sia l'art. 24

della Costituzione, per la lesione che subirebbe il diritto all'azione

e difesa in giudizio a seguito della detta limitazione della prova, sia

l'art. 42 per effetto della indebita limitazione alla proprietà

mobiliare del cittadino, che pure deriverebbe dal descritto regime

probatorio.

Né varrebbe ad escludere il dubbio, la eventuale necessità di

politica legislativa di evitare frodi o collusioni dei debitori, cui

sarebbe ispirata la norma impugnata, stanti "le comminatorie e la

tutela della legge penale contro la falsa testimonianza".

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi ritualmente in giudizio in

rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri e

dell'Amministrazione finanziaria, parte nel giudizio principale,

obbietta, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 della

Costituzione, che la limitazione in discorso troverebbe una ragionevole

giustificazione nell'esigenza di evitare le frodi a danno dei

creditori, attraverso la eliminazione di un così fragile mezzo di

prova, operata comunque solo parzialmente e nei confronti di tutti i

terzi opponenti.

Per le stesse ragioni, la norma impugnata non importerebbe neppure

una ingiustificata diminuzione della tutela giurisdizionale

dell'opponente a favore del creditore. Ed anzi si attuerebbe così una

salvaguardia del preminente interesse pubblico al normale svolgimento

della procedura esecutiva.

Fuori luogo, infine, sarebbe il richiamo all'art. 42, della

Costituzione, in quanto la disposizione impugnata si limiterebbe a

porre a carico del terzo opponente l'onere di adottare le cautele

necessarie a garantire il suo diritto. Né ricorrerebbe nella specie

un caso di espropriazione (art. 42, terzo comma, Cost.) trattandosi

solo di una conseguenza che il terzo opponente subirebbe per effetto di

una procedura esecutiva promossa contro altri, e comunque per essersi

messo in una situazione che avrebbe potuto facilmente evitare tanto

più che, secondo la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale,

la difesa dei diritti del proprietario potrebbe legittimamente essere

subordinata ad un particolare comportamento dello stesso.

Con ordinanza del 19 febbraio 1969 il pretore di Roma ha pure

sollevato questione di legittimità costituzionale della suddetta norma

sotto un analogo ma non coincidente profilo. Assume invero il detto

giudice che, esclusa la prova per testi, la difesa processuale del

diritto del terzo apparirebbe affidata alla sola dimostrazione

documentale del titolo di acquisto. Tale prova potrebbe normalmente

essere fornita solo nel caso di acquisto contrattuale del bene e non

invece nel caso dei diversi modi di acquisto della proprietà di cui

all'art. 922 del codice civile, con particolare riguardo agli acquisti

a titolo originario (ad - es. usucapione, come nella fattispecie di

cui al giudizio principale).

Questi ultimi invero trarrebbero origine da un fatto giuridico in

senso stretto, come tale non dimostrabile che per mezzo di testimoni, e

pertanto, dalla diversa natura del modo di acquisto della proprietà,

deriverebbe una diversa tutela della stessa, il che si risolverebbe in

un diverso trattamento di situazioni giuridiche sostanzialmente non

diverse. Con ciò, secondo il pretore, sarebbero violati i principi di

eguaglianza e di tutela giudiziale dei diritti sanciti rispettivamente

dagli artt. 3 e 24 della Costituzione. Considerato in diritto :

1. - Le suindicate ordinanze del pretore di Verbania e del pretore

di Roma concernono entrambe l'esame della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile. Pertanto,

ravvisasi l'opportunità di procedere alla riunione dei giudizi in modo

da risolvere la questione con unica sentenza.

2. - Si assume che la limitazione imposta al terzo, opponente nella

procedura esecutiva su beni pignorati, di provare con testimoni il suo

diritto di appartenenza sui beni stessi, contrasterebbe con i principi

di uguaglianza di trattamento, di tutela giudiziale dei propri diritti

nonché di garanzia della proprietà privata, dichiarati

rispettivamente dagli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione.

La questione non è fondata.

3. - Va osservato che la norma procedurale in esame, nel

subordinare l'ammissibilità della prova testimoniale (senza con ciò

escludere mezzi istruttori diversi da questa) alla condizione che

l'esistenza del diritto sui beni "sia resa verosimile dalla professione

o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore" ossia che sia reso

verosimile l'affidamento dei beni all'esecutato, corrisponde ad un

principio che trova nel sistema la sua giustificazione.

L'art. 621 del codice di procedura civile va considerato in

collegamento col precedente art. 513 che autorizza l'ufficiale

giudiziario a ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore o

in altri luoghi a lui appartenenti, facendosi così derivare dalla

ubicazione dei beni la presunzione legale della loro appartenenza. Tale

presunzione risponde ad esigenze di pratica effettività degli atti

esecutivi e, come di regola per le presunzioni del genere, consente la

prova contraria soltanto nei limiti autorizzati dalla legge (art. 2728

cod. civ.).

Il dato costituito dalla posizione locale delle cose mobili al fine

della tutela del diritto di credito, anche in pregiudizio di diritti

altrui, non è previsto isolatamente dalla norma in esame bensì trova

riscontro in altre norme, sia di diritto comune (artt. 2756, 2760,

2761, 2764 cod. civ.) sia di diritto tributario (art. 63, ultimo comma,

R.D. 17 ottobre 1922, n. 1401; art. 207 T.U. sulle imposte dirette 29

gennaio 1958, n. 645).

L'art. 621 del codice di procedura civile, prescrivendo che la

presunzione di appartenenza del bene possa essere vinta dal terzo, se

prova, con testimoni, non solo l'originario titolo di proprietà, ma

anche, e soprattutto, le specifiche ragioni della ulteriore permanenza

della cosa presso l'esecutato, s'inquadra nel sistema che, tutelando i

diritti di credito, ne tutela il soddisfacimento contro possibili forme

di compiacente elusione.

4. - Quanto premesso conduce ad escludere qualsiasi contraddizione

della norma in esame con principi costituzionali.

Non è fondato il richiamo all'art. 3 poiché i diritti della

libertà di prova del terzo opponente non vengono conculcati ad

esclusivo favore del creditore, al quale sarebbe arbitrariamente

assegnato un trattamento privilegiato, bensì l'esercizio di tali

diritti viene ad essere regolato in base a criteri di razionalità.

Neppure è fondato il richiamo all'art. 24 sulla base di una

supposta violazione del diritto di azione e di difesa. Come questa

Corte ha più volte ritenuto (sentenze n. 42 del 1964, n. 53 del 1966,

n. 46 del 1967) l'esercizio del diritto di difesa deve sottostare alle

delimitazioni suggerite, in relazione a singoli tipi di procedimento,

dal coordinamento di norme dirette ad armonizzare reciprocamente la

protezione di contrapposti diritti sostanziali. In particolare, la

prima delle ora citate sentenze ha escluso la violazione dell'art. 24

nella ipotesi dell'art. 207, lettera b, del testo unico sulle imposte

dirette (divieto di opposizione del coniuge e dei parenti del

contribuente riguardo ai mobili esistenti nella casa dello stesso).

Infine, va parimenti esclusa l'incostituzionalità della norma in

relazione all 'art. 42 della Costituzione, cioè per supposta

violazione del principio che garantisce e tutela la proprietà privata

contro ogni menomazione.

Il principio consacrato nell'art. 42 non è senza limiti o

condizioni: quegli stessi limiti e condizioni che ineriscono al

concetto stesso di proprietà.

Anche riguardo a questo specifico punto, la Corte si è già

pronunciata con la sentenza n. 4 del 1960 avente per oggetto l'ultimo

comma dell'art. 63 del R.D. n. 1401 del 1922 sul divieto posto

all'acquirente in asta esattoriale di chiedere la separazione a suo

favore dei beni mobili esistenti nella casa del contribuente debitore.

La pronuncia è informata al concetto che "per impedire frodi troppo

facili" la conservazione del diritto del proprietario è subordinata

all'onere di provvedere tempestivamente alla materiale separazione, in

modo da evitare intralci al regolare svolgimento della procedura

esecutiva.

La validità dello stesso principio si estende, per identità di

motivi, anche per quanto riguarda l'ipotesi dell'art. 621 del codice di

procedura civile nel quale, come si è detto, non è contenuto un

divieto assoluto di ricorrere alla prova testimoniale ma è contenuta

la prescrizione che la prova si presenti assistita dalla prospettazione

di elementi di fatto che la rendano verosimile ed attendibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 621 del codice di procedura civile sollevata con le ordinanze

di cui in epigrafe, con riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 42

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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