Art. 576 c.p.c. — Contenuto del provvedimento che dispone la vendita

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005. Leggi il testo vigente →

[1]Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:

  • 1)se la vendita si deve fare in uno o piu' lotti;
  • 2)il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568;
  • 3)il giorno e l'ora dell'incanto;
  • 4)il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicita' e l'incanto, nonche' le eventuali forme di pubblicita' straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma;
  • 5)l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
  • 6)la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;
  • 7)il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalita' del deposito.

[2]L'ordinanza e' pubblicata a cura del cancelliere.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art576 · fonte del testo

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