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Art. 1066 c.nav. — Ordinanza di vendita

[1]Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore proprietario, il creditore precettante e istante e i creditori ipotecari e quelli intervenuti, nonche' il console dello Stato, del quale l'aeromobile ha la nazionalita', dispone la vendita con o senza incanto.

[2]L'ordinanza di vendita con incanto deve contenere le indicazioni prescritte nell'articolo 656.

[3]L'ordinanza di vendita senza incanto deve contenere le indicazioni prescritte nell'articolo 532 secondo comma del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1066 · fonte del testo

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