Art. 578 c.p.c. — Delega a compiere la vendita

[1]Se una parte dei beni pignorati e' situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l'ordinanza che dispone la vendita il giudice dell'esecuzione puo' stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui e' situata.

[2]In tale caso, copia dell'ordinanza e' trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art578 · fonte del testo

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