Art. 568 c.p.c. — Determinazione del valore dell'immobile

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 21 agosto 2015. Leggi il testo vigente →

[1]Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile si determina a norma dell'articolo 15 primo comma.

[2]Per il diritto del direttario, il valore, agli effetti indicati, si determina in base agli otto decimi di quello calcolato a norma dell'articolo 13 ultimo comma.

[3]Se il bene non e' soggetto a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice ritiene che il valore determinato a norma delle disposizioni precedenti sia manifestamente inadeguato, il valore e' determinato dal giudice stesso sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli puo' fornire un esperto da lui nominato.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 21 agosto 2015

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 568 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21444/2025

    25 luglio 2025

    All'esperto stimatore, ausiliario necessario del giudice dell'esecuzione nominato ex artt. 568 e 569 c.p.c., è affidato un incarico di carattere pubblicistico volto a rendere più proficua la vendita forzata, non essendo prescritto che le attività dallo stesso compiute si svolgano in contraddittorio con le parti del processo esecutivo, con la conseguenza che queste ultime non hanno diritto alla comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni oppure del sopralluogo, né alla nomina di consulenti di parte. (Principio affermato nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

    Art. 568 c.p.c. · Art. 569 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 221 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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