Art. 557 c.p.c. — Deposito dell'atto di pignoramento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1942 al 11 settembre 2005. Leggi il testo vigente →

[1]L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal ((conservatore dei registri immobiliari)).

[2]Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro cinque giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal ((conservatore dei registri immobiliari)).

[3]Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione.

Testo in vigore dal 10 giugno 1942 al 11 settembre 2005

EsecuzioneVersione 0.1

Atto di pignoramento immobiliare

Pignoramento di beni e diritti immobiliari del debitore, con i beni indicati come chiedono l’art. 555 c.p.c. e l’art. 2826 c.c., l’ingiunzione, l’invito e gli avvertimenti dell’art. 492, la richiesta di trascrizione e la relata dell’ufficiale giudiziario.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 557 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 28513/2025

    27 ottobre 2025

    L'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti. (Principio affermato in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363-bis c.p.c.).

    Art. 557 c.p.c. · Art. 543 c.p.c. · Art. 363-bis c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 104 ↗pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 giugno 1942

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942. 4 parole tolte, 6 parole aggiunte in 2 capoversi.

L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore tolto: delle ipoteche aggiunto: dei registri immobiliari.

Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro cinque giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore tolto: delle ipoteche aggiunto: dei registri immobiliari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art557 · fonte del testo

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