Art. 521-bis c.p.c. — Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

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[1]((Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresi' l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonche' i titoli e i documenti relativi alla proprieta' e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale e' compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

[2]Col pignoramento il debitore e' costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

[3]Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne da' immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.

[4]Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonche', ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprieta' e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale e' compreso il luogo in cui il bene pignorato e' stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.

[5]Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perche' proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

[6]Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.

[7]Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo)). 144

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

144

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.

Testo in vigore dal 11 novembre 2014 al 21 agosto 2015

EsecuzioneVersione 0.1

Istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati

Istanza del creditore pignorante o intervenuto per la vendita o l’assegnazione dei beni mobili pignorati presso il debitore, per la vendita dell’immobile pignorato con la documentazione dell’art. 567, l’esperto, il custode e la delega, oppure per l’assegnazione dell’immobile se la vendita non ha luogo.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art521bis · fonte del testo

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