Art. 435 c.p.c. — Decreto del presidente

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[1]Il presidente del tribunale entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.

[2]L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato.

[3]Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

[4]Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1973 al 20 gennaio 1977

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 15/1977

    Ha colpito questo articolo
    14 gennaio 1977

    Posto che, nel quadro della garanzia costituzionale della difesa, ove un termine sia prescritto per il compimento di tale attività, la cui omissione si risolva in pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata all'interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare, nella sua interezza, il termine assegnatogli, ne consegue che contrasta con tale principio l'art. 435, comma secondo, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533), poiché ricollega il dies a quo del termine per la notificazione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ad un evento (quale il deposito del provvedimento) di cui è ben possibile che la parte non abbia avuto tempestiva conoscenza. Ne', d'altra parte, potrebbe essere evitato il pregiudizio per il diritto di difesa ritenendo che il termine in questione sia di tipo ordinatorio (perché ciò non porrebbe l'appellante al riparo dalle conseguenze connesse alla violazione del termine a comparire, che non fosse stato in grado di rispettare proprio in dipendenza della non tempestiva conoscenza del decreto) ovvero con l'uso della normale diligenza da parte del procuratore dell'appellante (che non potrebbe essere giammai spinta fino al punto di un controllo giornaliero). Pertanto, è costituzionalmente illegittima la disposizione in questione - per violazione dell'art. 24, comma secondo, Cost. (restando assorbito il profilo di contrasto con l'art. 3) - nella parte in cui non stabilisce che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all'appellato. Cfr.: sentt. nn. 159 del 1971, 255 del 1974, 14 del 1977.

    Art. 435 c.p.c. · Art. 1 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 253/2012

    Questione infondata
    15 novembre 2012

    Dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 435, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma. Come già è dato desumere a contrario dalla ordinanza di questa Corte n. 60 del 2010, che ha dichiarato la manifesta infondatezza di questioni di costituzionalità del medesimo articolo 435, comma secondo, del codice di procedura civile proprio in quanto sollevate sull'opposta, ma errata, premessa del carattere perentorio del termine, ivi previsto, per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza la predetta norma, nella interpretazione censurata dal collegio rimettente, lungi dal violare la parità delle parti, è finalizzata, invece, a realizzarla sul piano del reciproco diritto di azione e di difesa. Con il risultato di tutelare, all'un tempo, l'interesse dell'appellante - impedendo che la sola violazione del termine ordinatorio in questione determini l'improcedibilità del gravame - e quello dell'appellato, cui resta comunque garantito un termine a comparire sufficiente ad apprestare le proprie difese.

    Art. 435 c.p.c. · Art. 111 cost.

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  • Ordinanza n. 60/2010

    Questione infondata
    24 febbraio 2010

    È manifestamente infondata, per evidente erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui impone all'appellante il termine di dieci giorni per provvedere alla notifica all'appellato del ricorso e del decreto di nomina del relatore e di fissazione dell'udienza di discussione, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., comportando, quale sanzione dell'inutile decorso del termine medesimo, l'improcedibilità dell'appello, con «il pregiudizio del diritto di difesa, come diritto di agire in giudizio», senza che ricorrano motivi ragionevoli che possano giustificare tale effetto, e così recando vulnus anche al diritto al giusto processo. Invero, il giudice rimettente sospetta l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, partendo dall'affermazione contenuta nella sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 20604 del 2008), secondo cui l'inosservanza del termine di cui all'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ. determina l'improcedibilità dell'appello, senza tenere presente che nella fattispecie esaminata dalle S.U. tale improcedibilità era stata affermata non già per la sola violazione dell'art. 435, secondo comma, ma per la inosservanza dell'art. 435, terzo comma, per non essere mai intervenuta la notifica ivi prevista; invece, nelle fattispecie in esame, malgrado l'inosservanza del termine di cui all'art. 435, secondo comma, la notifica del ricorso e del decreto era intervenuta nel rispetto del termine di cui al successivo terzo comma, con la conseguente astratta possibilità dello svolgimento dell'udienza di discussione e della realizzazione del diritto di difesa dell'appellato. In senso analogo, v. citate ordinanze n. 301 e n. 97/2009.

    Art. 435 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. 61 parole tolte, 101 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Le parti possono farsi rappresentare in giudizio dal presidente o dal segretario delle associazioni legalmente riconosciute delle categorie alle quali appartengono, o da un funzionario da essi delegatoaggiunto: Il presidente del tribunale entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.

aggiunto: L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato.

aggiunto: Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

tolto: La procura al rappresentante dell'associazione sindacale puo' essere apposta in calce o a margine della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento e l'autografia della sottoscrizione della parte e' certificata dal rappresentante stessoaggiunto: Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art435 · fonte del testo

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