Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1977

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/01/1977 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 435,

secondo comma, del codice di procedura civile, come modificato

dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del

lavoro, promossi con ordinanze emesse il 27 maggio ed il 10 giugno 1975

dalla Corte d'appello di Catanzaro nelle cause di lavoro vertenti tra

Greccia Salvatore e l'I.N.P.S. e tra orsi Francesca e l'I.N.P.S.,

inscritte ai nn. 352 e 353 del registro ordinanze 1975 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanze (di identica motivazione) 27 maggio e 10 giugno

1975, la Corte di appello di Catanzaro (essendo stata, nei relativi

procedimenti, eccepita dall'appellato INPS l'inammissibilità del

gravame, per notifica del ricorso oltre il prescritto termine

perentorio di 10 giorni dall'emissione del decreto presidenziale di

fissazione dell'udienza di discussione davanti al Collegio) ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 435, secondo comma, cod. proc.

civ., come modificato dall'art. 1 della legge 1973, n. 533, per la

parte, appunto, in cui prevede che il termine di dieci giorni per la

notifica del ricorso e del decreto presidenziale decorra dalla data del

decreto stesso.

La detta disposizione determinerebbe, infatti - ad avviso della

Corte - "una situazione di incertezza e precarietà in ordine al

momento iniziale del termine con violazione dei diritti della difesa".

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la non fondatezza della

questione, sul presupposto della natura meramente ordinaria del termine

in questione ed in considerazione, comunque, della sua "decorrenza da

un fatto che non può essere ignorato usando la normale diligenza". Considerato in diritto :

1. - Per la identità delle questioni sollevate con le due

ordinanze della Corte di appello di Catanzaro, i relativi giudizi si

riuniscono per la decisione con unica sentenza.

2. - Come in narrativa detto, la Corte è investita della questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dell'art. 435, comma secondo, del codice di procedura

civile (come modificato dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973), nella

parte in cui prescrive (relativamente al giudizio di secondo grado) che

il decreto di fissazione dell'udienza di discussione davanti al

Collegio deve essere notificato (unitamente al ricorso) entro il

termine di giorni dieci, decorrenti dal deposito del decreto stesso

(anziché dalla sua comunicazione all'appellante).

3. - La questione è fondata.

Con sentenza n. 14 del 1977, questa Corte ha già avuto modo di

affermare, richiamando la propria precedente giurisprudenza (cfr. sent.

1971, n. 159; 1974, n. 255), che, nel quadro della garanzia

costituzionale della difesa, ove un termine sia prescritto per il

compimento di tale attività, la cui omissione si risolva in

pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata

all'interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza

del termine stesso, onde poter utilizzare, nella sua interezza, il

tempo assegnatogli.

Con siffatto principio, appunto, contrasta la disposizione

impugnata, giacché ricollega il dies a quo del termine per la

notificazione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ad

un evento (quale il deposito del provvedimento) di cui è ben possibile

che la parte non abbia tempestiva conoscenza.

Né le conseguenze pregiudizievoli per il diritto di difesa possono

essere, nella specie, superate accedendo alla tesi (condivisa dalla

prevalente dottrina) che il termine in questione sia di tipo

odinatorio.

La ritenuta non perentorietà del termine consentirebbe, infatti,

di escludere, che pur dopo il suo decorso, resti all'appellante

preclusa la notificazione del decreto, ma non lo porrebbe al riparo

dalle conseguenze che - con particolare riguardo al procedimento di

impugnazione - possono riconnettersi alla violazione del termine a

comparire che - proprio in dipendenza della non tempestiva conoscenza

del decreto - l'appellante non fosse stato in grado di rispettare.

Il pregiudizio della difesa (nel senso sopra indicato) neppure può

essere, d'altra parte, (sempre) evitato con l'uso della normale

diligenza da parte del procuratore dell'appellante.

Basta considerare l'ipotesi in cui il Presidente del tribunale

abbia (come gli è consentito dal comma primo dell'art. 435 cit.)

fissato l'udienza di discussione in coincidenza con la scadenza del

termine (di 35 giorni) risultante dall'esatto computo di dieci giorni

previsti per la notifica del ricorso (ex comma secondo) e dei 25 giorni

stabiliti come termine minimo di comparizione (ex comma terzo art. 435

cit.).

Con riferimento a tale ipotesi, la diligenza dovrebbe, infatti,

spingersi (con ciò superando il limite della normalità) fino al punto

di un controllo giornaliero: anche oltre il termine (meramente

ordinatorio) di giorni cinque (dal deposito del ricorso) per la

emanazione del decreto presidenziale di fissazione d'udienza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 435, comma

secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1

della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), nella

parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto

presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato

all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la

notificazione all'appellato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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