Art. 428 c.p.c. — Incompetenza del giudice
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[1]Quando sopravviene un notevole mutamento dello stato di fatto, la parte che vi ha interesse e il pubblico ministero possono chiedere la revisione della sentenza alla stessa magistratura del lavoro che l'ha pronunciata anche prima del termine in essa stabilito per la sua durata, a norma del secondo comma dell'articolo 16 della legge 3 aprile 1926, n. 563.
[2]Se la domanda e' respinta, la parte che l'ha proposta e' condannata a una pena pecuniaria non superiore a lire diecimila.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 29 maggio 1948
