Art. 424 c.p.c. — Assistenza del consulente tecnico

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Il pubblico ministero puo' sempre impedire l'estinzione del processo per rinuncia o mancanza di comparizione delle parti, facendo istanza di prosecuzione di esso in contumacia od assenza delle parti stesse.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 10/1979

    Questione inammissibile
    10 maggio 1979

    Sussiste la rilevanza della questione di legittimita` costituzionale di una norma solo se di essa debba farsi concreta applicazione, non bastando la generica possibilita` che la norma stessa venga applicata nel corso del giudizio, ove si verifichino le condizioni necessarie per la sua applicazione. (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 416 ultimo comma, 420 primo e ultimo comma, 421, terzo comma, 424 e 431, primo e ultimo comma - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto le norme denunziate determinerebbero un irragionevole disparita` tra le parti nel processo del lavoro, in danno del convenuto - datore di lavoro, incidendo altresi` sull'imparzialita` dell'organo giudicante -). - Cfr. S.n. 19/1974; 110/1974; 13/1977; 16/1977; 17/1977.

    Art. 416 c.p.c. · Art. 420 c.p.c. · Art. 421 c.p.c. · Art. 424 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art424 · fonte del testo

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