Codice di procedura civile

Art. 408 c.p.c. — Decisione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 maggio 1948 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria di lire cento se la sentenza impugnata e' del conciliatore, di lire centocinquanta se e' del pretore, di lire trecento se e' del tribunale e di lire seicento in ogni altro caso. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438

2

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro".

Testo in vigore dal 29 maggio 1948 al 21 marzo 1998

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 29 maggio 1948.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438

    Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art408 · fonte del testo

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