Codice di procedura civile

Art. 408 c.p.c. — Decisione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 29 maggio 1948. Leggi il testo vigente →

Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria di lire cento se la sentenza impugnata e' del conciliatore, di lire centocinquanta se e' del pretore, di lire trecento se e' del tribunale e di lire seicento in ogni altro caso.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 29 maggio 1948

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art408 · fonte del testo

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