Art. 364 c.p.c. — Deposito per il caso di soccombenza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 17 novembre 1977. Leggi il testo vigente →

[1]Il ricorso deve essere preceduto dal deposito, per il caso di soccombenza, di lire centocinquanta se la sentenza impugnata e' del pretore, di lire trecento se la sentenza impugnata e' del tribunale, di lire seicento in ogni altro caso.

[2]E' sufficiente un solo deposito quando piu' parti ricorrono con lo stesso atto contro una o piu' parti, anche se per motivi diversi.

[3]Non e' richiesto deposito:

  • 1)per i ricorsi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 362;
  • 2)per i ricorsi nell'interesse dello Stato e per quelli proposti a norma dell'articolo 368;
  • 3)per i ricorsi nell'interesse delle persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio per il giudizio di cassazione;
  • 4)per i ricorsi relativi a controversie del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie;
  • 5)negli altri casi indicati dalla legge.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 17 novembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art364 · fonte del testo

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