[1]Il giudice puo' in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze.

[2]Delle domande e delle risposte si fa processo verbale.

[3]Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilita' di transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i suoi uffici.

[4]Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che e' esecutivo contro le parti intervenute.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art172 · fonte del testo

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