Art. 317 c.p.c. — Rappresentanza davanti al giudice di pace

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 gennaio 1994 al 10 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →

[1]((Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

[2]Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

Testo in vigore dal 3 gennaio 1994 al 10 dicembre 1994

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 317 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25361/2025

    16 settembre 2025

    Ai fini del conferimento del potere di rappresentanza processuale, è sufficiente che il mandato processuale e sostanziale rivesta la forma scritta, non richiedendo l'art. 77 c.p.c. ulteriori requisiti formali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che, in relazione ad un giudizio volto ad ottenere da una compagnia aerea la compensazione pecuniaria per il ritardo del volo, ha ritenuto correttamente conferito ad una società il potere di rappresentanza dei passeggeri danneggiati con la sottoscrizione di un "modulo richiesta risarcimento" in cui si dava mandato di "rappresentarli legalmente e processualmente per il disagio relativo al volo specificato", pur in assenza di autentica della firma ivi apposta).

    Art. 317 c.p.c. · Art. 1392 c.c. · Art. 77 c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 71 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 69/2003

    Parametro
    14 marzo 2003

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 281-ter del codice di procedura civile sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Grosseto con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Roma…

    Art. 281-ter c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2394 c.c.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994. 3 parole tolte, 5 parole aggiunte.

Davanti al tolto: conciliatore aggiunto: giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da tolto: persone munite aggiunto: persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art317 · fonte del testo

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