Art. 185-bis c.p.c. — Proposta di conciliazione del giudice

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 2013 al 18 ottobre 2022. Leggi il testo vigente →

Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando e' esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

Testo in vigore dal 21 agosto 2013 al 18 ottobre 2022

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art185bis · fonte del testo

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