Art. 175 c.g.c. — Intervento del pubblico ministero
[1]
[1]1. Nei giudizi di cui all'articolo 172, ((...)) il pubblico ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione ((venti giorni prima dell'udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione)).
[2]
[2]2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)).
[3]
[3]3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)).
Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 90 parole tolte, 30 parole aggiunte in 3 capoversi.
1. Nei giudizi di cui all'articolo 172,tolto: lettera a),aggiunto: ... il pubblico ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezionetolto: trentaaggiunto: venti giorni prima dell'udienza fissataaggiunto: o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione.
2.tolto: Le parti sono avvertite di tale deposito a cura della segreteria mediante comunicazione al domicilio eletto e possono, nella segreteria stessa, prendere visione degli atti depositati e ritirarne copiaaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114.
3.tolto: Nei giudizi di cui all'articolo 172, lettera b) il pubblico ministero conclude unicamente all'udienza; nei giudizi di cui all'articolo 172, lettera c), quando lo Stato non abbia interesse in tali giudizi, il pubblico ministero conclude solamente all'udienza; in caso diverso, il pubblico ministero formula le sue conclusioni e le deposita in segreteria nei trenta giorni antecedenti all'udienza fissataaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art175 · fonte del testo
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