Art. 96 — Disponibilità del servizio universale

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Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorita' giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le predette autorita' fino all'approvazione del ((decreto)) di cui al comma 2. ((2. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2017, e' attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001. Il decreto:

  • c)definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalita' di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni)) In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel ((decreto)) di cui al comma 2, si applica l'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 ((...)) il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico e' effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo continua ad applicarsi il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001.3 Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalita' di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilita' delle prestazioni stesse. Il Ministero puo' intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2012, n. 228

3

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 23) che "L'abrogazione del comma 4 dell'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 96, come da ultimo sostituito dal comma 22, lettera a), del presente articolo."

Testo in vigore dal 3 agosto 2017 al 24 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2013 al 3 agosto 2017. 35 parole tolte, 97 parole aggiunte in 2 capoversi.

… i tempi ed i modi sono concordati con le predette autorita' fino all'approvazione del tolto: repertorio aggiunto: decreto di cui al comma 2. 2. tolto: Con aggiunto: Ai fini dell'adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tolto: sono determinati aggiunto: da emanare entro il 31 dicembre 2017, e' attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001. Il decreto:

tolto: b) il ristoro dei costi sostenutiaggiunto: c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalita' di tolto: pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente aggiunto: esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel tolto: repertorio aggiunto: decreto di cui al comma 2, si applica l'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2tolto: , secondo periodo,aggiunto: ... il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico e' effettuato in forma gratuita. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art96 · fonte del testo

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