Art. 69 — ex art. 57 eecc + regolamento 2020/1070 small cells

(Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata) Le autorita' competenti non limitano indebitamente l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata. Il Ministero si adopera per garantire che le norme che disciplinano l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata siano coerenti a livello nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro applicazione. In particolare, le autorita' competenti non subordinano l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 2 a permessi urbanistici individuali o ad altri permessi individuali preventivi. In deroga al secondo periodo, le autorita' competenti possono richiedere autorizzazioni per l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore architettonico, ((storico, ambientale e paesaggistico)) protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Al rilascio di tali autorizzazioni si applica l'articolo 7 decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Le caratteristiche fisiche e tecniche, come le dimensioni massime, il peso e, se del caso, la potenza di emissione, dei punti di accesso senza fili di portata limitata sono definite dal regolamento 2020/1070/UE della Commissione europea, del 20 luglio 2020. Il presente articolo non si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata con un sistema di antenna attivo. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

  • a)«potenza isotropa equivalente irradiata (Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP)»: il prodotto della potenza fornita all'antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto ad un'antenna isotropa (guadagno assoluto o isotropico);
  • b)«sistema di antenna»: la componente hardware di un punto di accesso senza fili di portata limitata che irradia energia in radiofrequenza per fornire connettivita' senza fili agli utenti finali;
  • c)«sistema di antenna attivo» (Active Antenna System, AAS): un sistema di antenna in cui l'ampiezza o la fase tra gli elementi di antenna, o entrambe, sono continuamente modificate, dando luogo a un diagramma di radiazione che varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell'ambiente radio. Cio' esclude il modellamento del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico fisso. Nei punti di accesso senza fili di portata limitata dotati di un AAS, quest'ultimo e' parte integrante del punto di accesso senza fili di portata limitata;
  • d)«al chiuso»: qualsiasi spazio, compresi i veicoli di trasporto, dotato di un soffitto, di un tetto o di una struttura o dispositivo fissi o mobili in grado di coprire l'intero spazio, e che, fatta eccezione per le porte, le finestre e i passaggi pedonali, e' completamente racchiuso da muri o pareti, in maniera permanente o temporanea, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato per il tetto, i muri o le pareti e dal carattere permanente o temporaneo della struttura;
  • e)«all'aperto»: qualsiasi spazio che non sia al chiuso. I punti di accesso senza fili di portata limitata sono conformi all'allegato, lettera B, ((...)) del regolamento 2020/1070/EU e((...)):
  • a)sono integrati completamente e in sicurezza nella loro struttura di sostegno e sono quindi invisibili al pubblico;
  • b)soddisfano le condizioni di cui all'allegato, lettera A, all'articolo 3 del regolamento 2020/1070/UE. Il comma 3 fa salve le competenze del Ministero e delle altre autorita' competenti di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall'aggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata, e di garantire la conformita' ai limiti aggregati di esposizione ai campi elettromagnetici applicabili conformemente al diritto dell'Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi individuali relativi all'installazione di punti di accesso senza fili di portata limitate. Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe ((E0,)) E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al comma 1 notificano ((alle autorita' competenti,)), entro due settimane dall'installazione di ciascuno di essi, l'installazione e l'ubicazione di tali punti di accesso, nonche' i requisiti che rispettano conformemente a tale paragrafo. Il Ministero, in collaborazione con le altre autorita' competenti, con cadenza regolare, effettua attivita' di monitoraggio e riferisce alla Commissione europea, ((...)) anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate dai punti di accesso senza fili di portata limitata installati. ((A tal fine gli operatori riferiscono al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le installazioni effettuate al 31 dicembre del precedente anno, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)2020/1070 della Commissione del 20 luglio 2020.)) Il presente articolo non pregiudica i requisiti essenziali previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, e il regime di autorizzazione applicabile per l'uso dello spettro radio ((...)). Il Ministero e le altre autorita' competenti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del ((decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33)), provvedono affinche' gli operatori abbiano il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica controllata da autorita' pubbliche nazionali, regionali o locali che sia tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili di portata limitata o che sia necessaria per connettere tali punti di accesso a una dorsale di rete. Le autorita' pubbliche soddisfano tutte le ragionevoli richieste di accesso secondo modalita' e condizioni eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, che sono rese pubbliche presso un punto informativo unico. Fatti salvi eventuali accordi commerciali, l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata non e' soggetta a contributi o oneri ((con eccezione di quelli previsti dall'articolo 16)).

Testo vigente dal 28 aprile 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 2024

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 2021 al 28 aprile 2024. 53 parole tolte, 59 parole aggiunte in 4 capoversi.

(tolto: ex art. 57 eecc + regolamento 2020/1070 small cells) (Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata)

… accesso senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore architettonico, storico tolto: o ambientaleaggiunto: , ambientale e paesaggistico protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica …

e) «all'aperto»: qualsiasi spazio che non sia al chiuso. I punti di accesso senza fili di portata limitata sono conformi all'allegato, lettera B, tolto: all'articolo 3aggiunto: ... del regolamento 2020/1070/EU etolto: , alternativamenteaggiunto: ...:

… operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe aggiunto: E0, E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al comma 1 notificano tolto: al Ministero aggiunto: alle autorita' competenti,, entro due settimane dall'installazione di ciascuno di essi, l'installazione e l'ubicazione di tali … autorita' competenti, con cadenza regolare, effettua attivita' di monitoraggio e riferisce alla Commissione europea, tolto: la prima volta entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni anno, in merito all'applicazione del regolamento 2020/1070/EU, in particolare l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1,aggiunto: ... anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate dai punti di accesso senza fili di portata limitata installati. aggiunto: A tal fine gli operatori riferiscono al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le installazioni effettuate al 31 dicembre del precedente anno, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)2020/1070 della Commissione del 20 luglio 2020. Il presente articolo non pregiudica i requisiti essenziali previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, e il regime di autorizzazione applicabile per l'uso dello spettro radio tolto: pertinenteaggiunto: .... Il Ministero e le altre autorita' competenti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo aggiunto: 15 febbraio 2016, n. 33 tolto: del 2016, provvedono affinche' gli operatori abbiano il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica … di accesso senza fili di portata limitata non e' soggetta a contributi o oneri tolto: oltre agli oneri amministrativi a norma dell'articolo aggiunto: con eccezione di quelli previsti dall'articolo 16.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art69 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari