Codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 33 (Allegato n. 25 Contributi)

[1]per istruttoria

[2]1. Il soggetto che produce la dichiarazione per conseguire una autorizzazione generale, di cui all'articolo 107 del Codice e' tenuto al pagamento di un contributo per istruttoria. Tale contributo e' pari:

  • a)per le reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:
  • 1)a euro 250,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza massima di 20 apparati;
  • 2)a euro 500,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 50 apparati;
  • 3)a euro 1.000,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 100 apparati, ovvero sia costituito, in tutto o in parte, da un sistema di comunicazioni effettuate con strumenti ottici di tipo laser;
  • 4)nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati, sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 20,00 per ogni 100 o frazione di 100 apparati e comunque fino ad un massimo di euro 5.000,00;
  • b)nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1.) del Codice:
  • 1)ad euro 100,00 in caso di collegamenti di lunghezza fino a 2 km e di utilizzo fino a 5 tipologie di apparati;
  • 2)ad euro 300,00 in caso di collegamenti da oltre 2 km fino a 20 km e di utilizzo da 6 fino a 15 tipologie di apparati;
  • 3)ad euro 600,00 in caso di collegamenti da oltre 20 km fino a 40 km e di utilizzo da 16 fino a 30 tipologie di apparati;
  • 4)nel caso di distanze superiori ai 40 km e di impiego di tipologie di apparati superiori a 30 sono dovute quote aggiuntive di 20,00 euro per ogni km eccedente e di 20,00 euro per ogni 3 tipologie di apparati;
  • c)nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a ((2.8-bis),)) del Codice: 61
  • 1)a euro 20,00 per ogni domanda e fino a 5 apparati;
  • 2)a euro 40,00 per ogni domanda e fino a 15 apparati;
  • 3)a euro 100,00 per ogni domanda con apparati superiori a 15. ((d) nelle ipotesi di cui all'art. 104, comma 1, lettera c), numero 2.8-bis del codice:
  • 1)a euro 100,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino a quindici apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
  • 2)a euro 200,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da sedici fino a quaranta apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
  • 3)a euro 300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da quarantuno fino a cento apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
  • 4)a euro 400,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da centouno fino a trecento apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
  • 5)a euro 500,00 con oltre trecento apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale.)) 61 2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalita' di cui all'articolo 32, comma 11. 3. Nei casi di richiesta di autorizzazione generale per servizi mobili o portatili terrestri, si applica, ai soli fini del calcolo della distanza massima del collegamento di cui al comma 1, lettera b), il comma 1 dell'articolo 17.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 16 aprile 2026

61

Il Decreto 16 aprile 2026 (in G.U. 12/05/2026, n. 108) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche di cui all'art. 1 producono i loro effetti a far data dal 1° giugno 2026".

Testo vigente dal 27 maggio 2026

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2020 al 27 maggio 2026. 3 parole tolte, 122 parole aggiunte in 9 capoversi.

c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8tolto: )aggiunto: -bis), del Codice:

1) a euro 20,00 per ogni domanda e fino a 5 apparatitolto: ...;

2) a euro 40,00 per ogni domanda e fino a 15 apparatitolto: ...;

3) a euro 100,00 per ogni domanda con apparatitolto: ... superiori a 15 aggiunto: superiori a 15. d) nelle ipotesi di cui all'art. 104, comma 1, lettera c), numero 2.8-bis del codice:

aggiunto: 1) a euro 100,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino a quindici apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

aggiunto: 2) a euro 200,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da sedici fino a quaranta apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

aggiunto: 3) a euro 300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da quarantuno fino a cento apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

aggiunto: 4) a euro 400,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da centouno fino a trecento apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: 5) a euro 500,00 con oltre trecento apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale. 2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 16 aprile 2026

    Il Decreto 16 aprile 2026 (in G.U. 12/05/2026, n. 108) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche di cui all'art. 1 producono i loro effetti a far data dal 1° giugno 2026".

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-25-contributi-art33 · fonte del testo

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