Art. 17 — Separazione contabile e rendiconti finanziari

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[1](( (Separazione contabile e rendiconti finanziari) (ex art. 17 eecc, artt. 16 e 48 Codice 2003)))

[2](( Il Ministero o l'Autorita', ciascuno per quanto di propria competenza prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:

  • a)di tenere una contabilita' separata per le attivita' attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attivita' fossero svolte da soggetti con personalita' giuridica distinta, onde individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi a tali attivita', compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali;
  • b)di provvedere, in alternativa, a una separazione strutturale per le attivita' attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica. Le prescrizioni di cui al primo comma non si applicano alle imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 50 milioni di euro nelle attivita' attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nell'Unione. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle societa' e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, i loro rendiconti finanziari sono elaborati e presentati a una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione e' effettuata in conformita' delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali. Il presente comma si applica anche alla separazione contabile di cui al comma 1, lettera a).

Testo in vigore dal 24 dicembre 2021 al 28 aprile 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021. 249 parole tolte, 285 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: L'Autorita' nell'accertare, secondo la procedura di cui all'articolo 19, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo, applica le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori. L'Autorita', nel valutare se due o piu' imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, tiene in massima considerazione le Linee direttrici della Commissione europea per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e iaggiunto: (Separazione contabile e rendiconti finanziari) (ex art. 17 eecc, artt. 16 e 48 Codice 2003)

aggiunto: Il Ministero o l'Autorita', ciascuno per quanto di propria competenza prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:

aggiunto: a) di tenere una contabilita' separata per le attivita' attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attivita' fossero svolte da soggetti con personalita' giuridica distinta, onde individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi a tali attivita', compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali;

aggiunto: b) di provvedere, in alternativa, a una separazione strutturale per le attivita' attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronicatolto: , di seguito denominate "le linee direttrici". Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato diverso e strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire che il potere detenuto in un mercato sia fatto valere nell'altro mercato, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell'impresa in questione. Pertanto possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul secondo mercato a norma degli articoli 46, 47, 48 e 50 e, qualora tali misure correttive risultino essere insufficienti, possono essere imposte misure correttive a norma dell'articolo 67aggiunto: . Le prescrizioni di cui al primo comma non si applicano alle imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 50 milioni di euro nelle attivita' attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nell'Unione. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle societa' e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, i loro rendiconti finanziari sono elaborati e presentati a una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione e' effettuata in conformita' delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali. Il presente comma si applica anche alla separazione contabile di cui al comma 1, lettera a).

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art17 · fonte del testo

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