[1]Finanziamento

[2]1. Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il ((Ministero delle imprese e del made in Italy)), e, ove previsto, dei costi di cui al successivo articolo 4 del presente allegato. 2. E' previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalita', a carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in ambito nazionale. 3. Le imprese sono tenute a contribuire al fondo di cui al comma 1 sulla base dei ricavi relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi ai servizi telefonici accessibili al pubblico offerti a clienti remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto delle modalita' di cui alle presenti disposizioni. 4. Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1. Le predette imprese non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse versano al fondo del servizio universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo. 5. Fermo restando quanto previsto all'articolo ((98-ter, comma 2,)) del presente decreto, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1:

  • a)le imprese che gestiscono reti private di comunicazioni;
  • b)i fornitori di servizi telefonici per gruppi chiusi di utenti; 6. Il meccanismo di cui al comma 2 non e' applicabile quando:
  • a)la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;
  • b)il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo;
  • c)l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.

Testo vigente dal 28 aprile 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 2024

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 2021 al 28 aprile 2024. 4 parole tolte, 8 parole aggiunte.

1. Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero tolto: dello sviluppo economico aggiunto: delle imprese e del made in Italy, e, ove previsto, dei costi di cui al successivo articolo 4 del presente … imprese ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo. 5. Fermo restando quanto previsto all'articolo tolto: 90 aggiunto: 98-ter, comma 2, del presente decreto, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-7-art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari