Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021. Leggi il testo vigente →

Il Ministero e l'Autorita', nell'esercizio delle funzioni di cui al Codice, tengono in massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno. (( L'Autorita' contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive europee recepite con il Codice. A tale scopo, l'Autorita' coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni piu' adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato. )) (( Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o negli orientamenti adottati dalla Commissione europea a norma dell'articolo 7-ter della direttiva 2002/21/CE, al termine della consultazione di cui all'articolo 11, qualora l'Autorita' intenda adottare un provvedimento che rientri nell'ambito degli articoli 18, 19, 42 o 45 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, la proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, contemporaneamente alla Commissione europea, al BEREC e alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri. L'Autorita' non puo' adottare il provvedimento prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa. )) La proposta di provvedimento di cui al comma 3 non puo' essere adottata per ulteriori due mesi e l'Autorita' e' tenuta a rivedere ((tale)) la proposta di provvedimento, qualora la Commissione europea ne faccia richiesta entro tale termine ((quando la proposta di provvedimento)), quando:

  • a)o abbia ad oggetto l'identificazione di un mercato di riferimento differente da quelli di cui all'articolo 18; ((oppure))
  • b)o abbia ad oggetto la designazione di imprese che detengono, sia individualmente sia congiuntamente ad altre, un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5 o 7 e ((tale proposta)) influenzi gli scambi tra Stati membri e la Commissione europea ritenga che possa creare una barriera al mercato unico europeo o dubiti della sua compatibilita' con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 13. (( Qualora la Commissione europea adotti una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE, l'Autorita' modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura e' modificato, l'Autorita' avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 11 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3. )) (( L'Autorita' tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorita' di regolamentazione di altri Stati membri, della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2002/21/CE, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea. )) (( L'Autorita' comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nell'articolo 12, comma 3. )) (( In circostanze straordinarie l'Autorita', ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, puo' adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice. L'Autorita' comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell'Autorita' di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti cosi' adottati o di renderli permanenti e' soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4. ))

Testo in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2003 al 1 giugno 2012. 55 parole tolte, 185 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il Ministero e l'Autorita', nell'esercizio delle funzioni di cui al Codice, tengono in massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno. L'Autorita' tolto: coopera in modo trasparente aggiunto: contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri tolto: eaggiunto: , con la Commissione tolto: europea aggiunto: e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive tolto: comunitarie aggiunto: europee recepite con il Codicetolto: ; a tale scopo l'Autorita' si adopera al fine di pervenire ad un accordo preventivo con le Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea suiaggiunto: . A tale scopo, l'Autorita' coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e tolto: sulle aggiunto: le soluzioni piu' adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato. tolto: Oltre alla aggiunto: Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o negli orientamenti adottati dalla Commissione europea a norma dell'articolo 7-ter della direttiva 2002/21/CE, al termine della consultazione di cui all'articolo 11, qualora l'Autorita' intenda adottare un provvedimento che rientri nell'ambito degli articoli 18, 19, 42tolto: , 45 o 66 aggiunto: o 45 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, la proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, aggiunto: contemporaneamente alla Commissione europeaaggiunto: , al BEREC e alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri. L'Autorita' non puo' adottare … non puo' essere adottata per ulteriori due mesi e l'Autorita' e' tenuta a rivedere aggiunto: tale la proposta di provvedimento, qualora la Commissione europea ne faccia richiesta entro tale termine aggiunto: quando la proposta di provvedimento, quando:

a) o abbia ad oggetto l'identificazione di un mercato di riferimento differente da quelli di cui all'articolo 18; aggiunto: oppure

b) o abbia ad oggetto la designazione di imprese che detengono, sia individualmente sia congiuntamente ad altre, un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5 o 7 e aggiunto: tale proposta influenzi gli scambi tra Stati membri e la Commissione europea ritenga che possa … con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 13. aggiunto: Qualora la Commissione europea adotti una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE, l'Autorita' modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura e' modificato, l'Autorita' avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 11 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3. L'Autorita' tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorita' di regolamentazione di altri Stati membri tolto: eaggiunto: , della Commissione europea e aggiunto: del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4tolto: , aggiunto: e all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2002/21/CE, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea. aggiunto: L'Autorita' comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nell'articolo 12, comma 3. In circostanze straordinarie l'Autorita', ove ritenga che sussistano motivi di urgenza aggiunto: per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, tolto: al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, puo' adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le … esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri aggiunto: e al BEREC. La decisione dell'Autorita' di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti cosi' adottati o di renderli permanenti e' soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari