Art. 52 — Particolari mutue assicuratrici

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La societa' di mutua assicurazione costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile puo' esercitare l'attivita' assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la disciplina sui requisiti per l'accesso di cui al capo II del titolo II, quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni. La societa' di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilita' di esigere contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila. La societa' di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilita' di esigere contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per almeno la meta' dai soci. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio la mutua assicuratrice non e' piu' soggetta alle disposizioni del presente titolo ed e' tenuta a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 13 entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015

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