Art. 56 — Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici

(( Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'IVASS, determina, con regolamento, la disciplina applicabile alle particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 52, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attivita' assicurativa, e specificamente:

  • a)le disposizioni relative all'adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell'impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonche' quelli di comunicazione all'autorita' di vigilanza;
  • b)i requisiti di onorabilita', indipendenza e professionalita' degli esponenti aziendali;
  • c)le disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)). ((Alle particolari mutue assicuratrici di cui al presente Capo)) non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquies-decies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 34 parole tolte, 63 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: L'ISVAPaggiunto: Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'IVASS, determina, con regolamento, tolto: l'adeguatezza aggiunto: la disciplina applicabile alle particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 52, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attivita' assicurativa, e specificamente:

aggiunto: a) le disposizioni relative all'adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell'impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonche' quelli di comunicazione all'autorita' di vigilanzatolto: , tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attivita' esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all'articolo 52. Nell'esercizio dell'attivita' le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52 sono soggette alleaggiunto: ;

aggiunto: b) i requisiti di onorabilita', indipendenza e professionalita' degli esponenti aziendali;

aggiunto: c) le disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili. tolto: Alla mutua assicuratrice aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74. Alle particolari mutue assicuratrici di cui al presente tolto: titolo aggiunto: Capo non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art56 · fonte del testo

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