Art. 44-bis — ( Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attività riassicurative

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L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilita' applica gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

  • a)i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
  • b)i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
  • c)le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.

Testo in vigore dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art44bis · fonte del testo

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