Art. 66-quinquies — Margine di solvibilità richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita e danni
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Abrogato dal 30 giugno 2015
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Abrogato dal 30 giugno 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015. 59 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'impresa di riassicurazione che esercita la riassicurazione nei rami vita e danni costituisce un margine di solvibilita' disponibile per la somma dei margini di solvibilita' richiesti in relazione ad entrambe le attivita' riassicurative. Nel caso in cui il margine di solvibilita' disponibile non raggiunga il livello richiesto al comma 1, l'ISVAP adotta le misure di cui al titolo XVI.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art66quinquies · fonte del testo
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