Art. 121 — Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 2015 al 1 luglio 2018. Leggi il testo vigente →

In caso di vendita a distanza, l'intermediario rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:

  • a)l'identita' dell'intermediario e il fine della chiamata;
  • b)l'identita' della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con l'intermediario assicurativo;
  • c)una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
  • d)il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovra' corrispondere. In ogni caso l'informazione e' fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. Puo' essere fornita verbalmente solo a richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In tali casi l'informazione e' fornita su un supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto. L'((IVASS)), con regolamento, determina le informazioni sull'intermediario e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015 al 1 luglio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… casi l'informazione e' fornita su un supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS, con regolamento, determina le informazioni sull'intermediario e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art121 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari