Art. 121-bis — Acquisizione dal produttore delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi

[1]((Fermi restando gli obblighi di cui al presente Titolo)) e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottano opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all'articolo 30-decies, comma 1, le informazioni di cui all'articolo 30-decies, comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo. Le previsioni del presente articolo si applicano in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e con quanto stabilito dall'IVASS con regolamento.

[2]45

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68

45

Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".

Testo vigente dal 9 febbraio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 2018 al 9 febbraio 2021. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Fermi restando gli obblighi di cui al tolto: Titolo IX aggiunto: presente Titolo e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, i distributori di prodotti assicurativi non … per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativotolto: . 2. Le previsioni del presente articolo si applicano in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e con quanto stabilito dall'IVASS con regolamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art121bis · fonte del testo

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