Art. 10 — Segreto d'ufficio

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Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'ISVAP in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente. I dipendenti dell'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell'ISVAP tutte le irregolarita' constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio. I dipendenti dell'ISVAP, i consulenti e gli esperti dei quali l'Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Ufficio italiano cambi (UIC), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'ISVAP al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non puo' essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio. Il segreto di ufficio non puo' essere altresi' opposto nei confronti del Ministro delle attivita' produttive e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalita' stabilite nei rispettivi regolamenti. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'ISVAP, in conformita' alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. (( L'ISVAP, secondo le modalita' e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l'AEAP e le altre autorita' di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell'Unione europea e le autorita' di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. L'ISVAP adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane o a terzi senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite. )) (( Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, l'ISVAP puo' concludere con l'AEAP e con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono prevedere anche la delega di compiti; puo', inoltre, ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. )) Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocita' e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'ISVAP puo' scambiare informazioni con le autorita' competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea. L'ISVAP puo' scambiare informazioni con le autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorita' di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7.

Testo in vigore dal 23 agosto 2012 al 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 23 agosto 2012. 3 parole tolte, 104 parole aggiunte.

… ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'ISVAP, in conformita' alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. L'ISVAPaggiunto: , secondo le modalita' e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con tolto: le autorita' competenti aggiunto: l'AEAP e le altre autorita' di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell'Unione europea e aggiunto: le autorita' di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. aggiunto: L'ISVAP adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorita' italiane o a terzi senza il consenso dell'autorita' che le ha forniteaggiunto: . Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, l'ISVAP puo' concludere con l'AEAP e con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono prevedere anche la delega di compiti; puo', inoltre, ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocita' e di equivalenti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art10 · fonte del testo

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