Codice delle assicurazioni private

Art. 190 — Obblighi di informativa

(( L'IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, puo' chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonche' qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi con i termini e le modalita' da esso stabilite con regolamento. )) (( Le informazioni di cui al comma 1 comprendono:

  • a)elementi qualitativi o quantitativi o un'appropriata combinazione di entrambi;
  • b)dati storici, attuali o futuri, o un'appropriata combinazione di tali dati;
  • c)dati provenienti da fonti interne o esterne o un'appropriata combinazione di entrambi. )) (( Le informazioni, i dati, i documenti trasmessi all'IVASS:
  • a)riflettono la natura, la portata e la complessita' dell'attivita' dell'impresa interessata, in particolare i rischi inerenti all'attivita' in oggetto;
  • b)sono accessibili, completi da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo;
  • c)sono pertinenti, affidabili e comprensibili. )) (( I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalita' e i termini per la trasmissione, da parte del medesimo soggetto, delle informazioni previste dai commi 3 e 4. )) ((2-bis. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti di esperti esterni, quali attuari. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalita' e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4)) L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l'((IVASS)) di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarita' nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attivita' assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all'((IVASS)) ogni altro dato o documento richiesto. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'((IVASS)) gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivita' delle societa' sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio ((, o che possano determinare l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo)). I medesimi soggetti forniscono all'((IVASS)) ogni altro dato o documento richiesto. (( La comunicazione in buona fede alle autorita' di vigilanza da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 2-bis di fatti o decisioni di cui al comma 4 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone responsabilita' di alcun tipo. )) Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, ((4 e 4-bis)) si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le societa' che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 72. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all'((IVASS)):
  • a)la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell'incarico;
  • b)le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • c)la risoluzione consensuale del mandato;
  • d)la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata. L'((IVASS)) stabilisce modalita' e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l'((IVASS)) adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 2010 al 30 giugno 2015. 36 parole tolte, 257 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: L'ISVAPaggiunto: L'IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, puo' chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti tolto: conaggiunto: , nonche' qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi con i termini e le modalita' da esso stabilite con regolamento. aggiunto: Le informazioni di cui al comma 1 comprendono:

aggiunto: a) elementi qualitativi o quantitativi o un'appropriata combinazione di entrambi;

aggiunto: b) dati storici, attuali o futuri, o un'appropriata combinazione di tali dati;

aggiunto: c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un'appropriata combinazione di entrambi. Le informazioni, i dati, i documenti trasmessi all'IVASS:

aggiunto: a) riflettono la natura, la portata e la complessita' dell'attivita' dell'impresa interessata, in particolare i rischi inerenti all'attivita' in oggetto;

aggiunto: b) sono accessibili, completi da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo;

aggiunto: c) sono pertinenti, affidabili e comprensibili. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazionetolto: , dell'attuario revisore, dell'attuario incaricato nei rami vita e dell'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L'ISVAPaggiunto: . L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalita' e i termini per la trasmissione, da parte del medesimo soggetto, delle informazioni previste dai commi 3 e 4. 2-bis. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti di esperti esterni, quali attuari. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalita' e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4tolto: . L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio tolto: l'ISVAP aggiunto: l'IVASS di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarita' nella gestione … svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce tolto: all'ISVAP aggiunto: all'IVASS ogni altro dato o documento richiesto. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio tolto: all'ISVAP aggiunto: all'IVASS gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una … giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancioaggiunto: , o che possano determinare l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo. I medesimi soggetti forniscono tolto: all'ISVAP aggiunto: all'IVASS ogni altro dato o documento richiesto. aggiunto: La comunicazione in buona fede alle autorita' di vigilanza da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 2-bis di fatti o decisioni di cui al comma 4 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone responsabilita' di alcun tipo. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, tolto: e 4 aggiunto: 4 e 4-bis si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le … controllate ai sensi dell'articolo 72. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente tolto: all'Isvap aggiunto: all'IVASS:

d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata. tolto: L'Isvap aggiunto: L'IVASS stabilisce modalita' e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tolto: l'ISVAP aggiunto: l'IVASS adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art190 · fonte del testo

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