Codice delle assicurazioni private

Art. 214 — Vigilanza ispettiva

Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni relative alla vigilanza sul gruppo di cui al presente Titolo l'IVASS puo' effettuare ispezioni direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le societa' del gruppo. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di societa' diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo. Se, in casi specifici, l'IVASS intende verificare le informazioni relative ad una societa' appartenente ad un gruppo e avente sede in un altro Stato membro, chiede alle autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro di effettuare detta verifica. Le autorita' che ricevono la richiesta vi danno seguito nell'ambito delle loro competenze, procedendo direttamente alla verifica o consentendo all'IVASS di effettuarla. L'IVASS, nel caso in cui non proceda direttamente alla verifica delle informazioni, puo' chiedere all'Autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro di prendere parte all'attivita' ispettiva. L'IVASS e' informata delle misure adottate. Qualora nei casi di cui al comma 3 l'IVASS abbia richiesto ad un'altra autorita' di vigilanza di effettuare una verifica e a tale richiesta non sia stato dato seguito entro due settimane o se non possa di fatto esercitare il diritto di partecipare all'attivita' ispettiva, l'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. Nei confronti delle societa' controllate di cui all'articolo 210-ter, comma 2, e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa', sono attribuiti all'IVASS i poteri previsti dall'articolo 71.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015. 150 parole tolte, 194 parole aggiunte in 4 capoversi.

Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni tolto: sulla vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, l'ISVAP aggiunto: relative alla vigilanza sul gruppo di cui al presente Titolo l'IVASS puo' effettuare ispezionitolto: , direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le tolto: seguenti imprese, con sede legale nel territorio della Repubblica:

tolto: a) le imprese controllate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana;

tolto: b) le imprese controllanti l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana;

tolto: c) le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o le imprese comunque con quest'ultima soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210 nei confronti delle imprese di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, ovvero delle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, che hanno la sede legale in un altro Stato membro, si applica l'articolo 206 aggiunto: societa' del gruppo. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di tolto: imprese aggiunto: societa' diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza tolto: supplementare sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione aggiunto: sul gruppo. Se, in casi specifici, l'IVASS intende verificare le informazioni relative ad una societa' appartenente ad un gruppo e avente sede in un altro Stato membro, chiede alle autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro di effettuare detta verifica. Le autorita' che ricevono la richiesta vi danno seguito nell'ambito delle loro competenze, procedendo direttamente alla verifica o consentendo all'IVASS di effettuarla. L'IVASS, nel caso in cui non proceda direttamente alla verifica delle informazioni, puo' chiedere all'Autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro di prendere parte all'attivita' ispettiva. L'IVASS e' informata delle misure adottate. Qualora nei casi di cui al comma 3 l'IVASS abbia richiesto ad un'altra autorita' di vigilanza di effettuare una verifica e a tale richiesta non sia stato dato seguito entro due settimane o se non possa di fatto esercitare il diritto di partecipare all'attivita' ispettiva, l'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. Nei confronti delle societa' controllate di cui all'articolo 210aggiunto: -ter, comma 2, e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa', sono attribuiti all'IVASS i poteri previsti dall'articolo 71.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art214 · fonte del testo

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