Art. 213 c.d.s. — Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

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Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'organo di polizia che procede al sequestro fa rimuovere il veicolo e lo fa condurre in un apposito luogo di custodia secondo le modalita' previste dal regolamento. Di cio' si fa menzione nel verbale di contestazione della violazione. Sul veicolo e' posta segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalita' stabilite dal regolamento. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro e' confermato. Nel caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso e' punito ((con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.)) Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi. Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di dissequestro, il veicolo puo' essere venduto secondo le modalita' previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non e' stata soddisfatta, nonche' delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale e' restituito all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita e' disposta la distruzione. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso puo' essere consentito mediante autorizzazione amministrativa. Il provvedimento con il quale e' stata disposta la confisca del veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000 al 14 gennaio 2003

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 246/2022

    Ha colpito questo articolo
    9 dicembre 2022

    Il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta illecita deve trovare applicazione con riferimento alla generalità delle sanzioni amministrative. ( Precedenti: S. 212/2019 - mass. 42706; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 115/2019 ). (Nel caso di specie è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 213, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 23- bis del d.l. n. 113 del 2018, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 132 del 2018, nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente. La disposizione censurata dal Giudice di pace di Sondrio e dal Tribunale di Padova, sez. seconda civile, nel prevedere l'applicazione automatica della sanzione accessoria della revoca della patente di guida a carico del custode che abbia abusivamente posto in circolazione il veicolo sequestrato, a lui affidato, vìola l'art. 3 Cost. sotto il profilo del difetto di necessaria proporzionalità della sanzione amministrativa all'illecito commesso. Tale automatismo preclude al prefetto, e al giudice in sede di impugnazione, di valutare la necessità della revoca della patente, sia in riferimento alle circostanze del caso concreto, impedendo di considerare la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico, sia con riguardo alle ripercussioni che la revoca della patente ha su aspetti essenziali della vita, nella sua quotidianità, e del lavoro. È rimesso alla discrezionalità del legislatore affinare la flessibilità di questa sanzione accessoria, in ipotesi anche modulando maggiormente la durata nel tempo dell'inabilità alla guida secondo la gravità del fatto). ( Precedenti: S. 99/2020 - mass. 42519; S. 24/2020 - mass. 42454; S. 88/2019 - mass. 42548; S. 22/2018 - mass. 39794 ).

    Art. 213 c.d.s.

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  • Ordinanza n. 213/2023

    Questione inammissibile
    4 dicembre 2023

    È dichiarata manifestamente inammissibile, perché priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice di pace di Forlì in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 213, comma 8, cod. strada, modificato dall’art. 23-bis del d.l. n. 113 del 2018, come conv., nella parte in cui prevede la sanzione accessoria automatica della revoca della patente di guida a carico di chi abbia la custodia di un veicolo messo in circolazione benché sottoposto a sequestro. La sentenza n. 246 del 2022, pubblicata due giorni prima del deposito dell’ordinanza di rimessione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata in senso conforme al petitum del rimettente. (Precedenti: O. 86/2023 - mass. 45496; O. 204/2022 - mass. 45076; O. 172/2022 - mass. 45006; O. 116/2022 - mass. 44763; O. 102/2022 - mass. 44906; O. 206/2021 - mass. 44207; O. 192/2021 - mass. 44208; O. 184/2021 - mass. 44051; O. 125/2020 - mass. 42579).

    Art. 213 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 159/2021

    Questione inammissibile
    20 luglio 2021

    È dichiarata manifestamente inammissibile - per carente descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo , carente motivazione in punto di non manifesta infondatezza e incertezza del petitum - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice di pace di Brindisi, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 213, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede, per il caso di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro, la sanzione accessoria della revoca della patente di guida in aggiunta alla confisca del veicolo. L'ordinanza di rimessione non contiene una adeguata descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo e neanche illustra, in particolare, le circostanze per le quali sarebbe stata comminata, in aggiunta alla sanzione della revoca della patente, la confisca dell'autovettura, in tal modo impedendo di verificare l'effettiva rilevanza della questione. La motivazione dell'ordinanza di rimessione è carente anche in punto di non manifesta infondatezza della questione e, nel richiedere un intervento che modifichi il trattamento sanzionatorio accessorio dell'illecito amministrativo di cui alla disposizione censurata, non chiarisce neppure se si invochi senz'altro la eliminazione della sanzione accessoria della revoca della patente ovvero se si intenda eliminare l'automatismo della sua applicazione. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la carente descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo , impedendo di verificare l'effettiva rilevanza della questione sollevata, è causa di manifesta inammissibilità della stessa. ( Precedenti citati: ordinanze n. 92 del 2019, n. 191 del 2018, n. 85 del 2018 e n. 64 del 2018 ). La giurisprudenza costituzionale richiede, in ordine alla non manifesta infondatezza, che i parametri siano invocati in maniera non apodittica e generica e che siano specificati i motivi per cui si ritenga verificata la violazione delle norme costituzionali, a pena di manifesta inammissibilità della questione proposta. ( Precedenti citati: ordinanze n. 261 del 2012, n. 180 del 2011 e n. 31 del 2011 ).

    Art. 213 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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1992oggi
  1. 15 dicembre 2022 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 10 novembre 2021 — 15 dicembre 2022per un anno
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  4. 4 dicembre 2018 — 15 gennaio 2021per 2 anni
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  6. 14 gennaio 2017 — 1 luglio 2018per un anno
  7. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  8. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
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  10. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  11. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  12. 29 novembre 2006 — 14 gennaio 2007per un mese
  13. 23 agosto 2005 — 29 novembre 2006per un anno
  14. 14 gennaio 2005 — 23 agosto 2005per 7 mesi
  15. 26 novembre 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  16. 14 gennaio 2003 — 26 novembre 2003per 11 mesi
  17. 15 gennaio 2000 — 14 gennaio 2003per 3 anni
  18. 1 ottobre 1993 — 15 gennaio 2000per 6 anni
  19. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1993 al 15 gennaio 2000. 15 parole tolte, 16 parole aggiunte.

… al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione neltolto: ... verbale di contestazione della violazione. L'organo di polizia che procede al sequestro fa … veicolo e' sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso e' punito con tolto: l'arresto da uno a otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila aggiunto: la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art213 · fonte del testo

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