Art. 207 c.d.s. — Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE

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Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facolta' prevista del pagamento di misura ridotta, ovvero alla violazione consegua una sanzione amministrativa accessoria, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla meta' del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In sostituzione del versamento della cauzione suddetta, il trasgressore puo' fornire apposito documento fideiussorio che garantisca il pagamento delle somme dovute. Del versamento della cauzione o del rilascio del documento fideussorio e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'una e l'altro sono versati al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende. In mancanza del versamento della cauzione o della presentazione della garanzia di cui al comma 2, viene disposto in via cautelare l'immediato ritiro della patente da parte dell'agente accertatore. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprieta' dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 229/2005

    Altra decisione
    8 giugno 2005

    Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché valuti la perdurante rilevanza della questione, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante l'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché del successivo articolo 207 del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 24 Cost., in quanto precluderebbero, in assenza del versamento di cauzione, la tutela giurisdizionale per lo straniero che abbia contravvenuto a regole della circolazione stradale con veicolo immatricolato all'estero. Infatti, con sentenza n. 114 del 2004 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 204-bis sopra richiamato, affermando che l'imposizione dell'onere economico prevista da tale articolo finisce «con il pregiudicare l'esercizio dei diritti che l'art. 24 della Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull'ammissibilità dell'azione esperita». L'art. 207, comma 3, dello stesso codice non pone, d’altra parte, alcuna (ulteriore) preclusione d'ordine processuale, ma si limita a disporre che, «in mancanza del versamento della cauzione» (di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis), venga disposto «il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a 60 giorni».

    Art. 204-bis c.d.s. · Art. 207 c.d.s. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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