Codice della strada

Art. 20 c.d.s. — Occupazione della sede stradale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 ottobre 1993 al 24 gennaio 1995. Leggi il testo vigente →

Sulle strade ((...)) di tipo A), B), C) e D) e' vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della ((carreggiata)) puo' essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non e' consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni puo' essere consentita fino ad un massimo della meta' della loro larghezza, purche' in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilita' delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. ((Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, i comuni, limitatamente alle occupazioni gia' esistenti alla data di entrata in vigore del codice, possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del presente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria.)) Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell' obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Testo in vigore dal 1 ottobre 1993 al 24 gennaio 1995

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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19 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 18 dicembre 2025 — oggiin vigoreper 10 mesi
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  6. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  7. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  8. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  9. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  10. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  11. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  12. 14 gennaio 2003 — 14 gennaio 2005per 2 anni
  13. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  14. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  15. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  16. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  17. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  18. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  19. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993. 3 parole tolte, 64 parole aggiunte.

Sulle strade tolto: stataliaggiunto: ... di tipo A), B), C) e D) e' vietata ogni tipo di occupazione … veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della tolto: sede stradale aggiunto: carreggiata puo' essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il … ricadere all'interno dei triangoli di visibilita' delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2aggiunto: . Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, i comuni, limitatamente alle occupazioni gia' esistenti alla data di entrata in vigore del codice, possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del presente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art20 · fonte del testo

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