Codice della strada

Art. 158 c.d.s. — Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

La fermata e la sosta sono vietate:

  • a)in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia;
  • b)nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
  • c)sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimita';
  • d)in prossimita' e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
  • e)fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita' delle aree di intersezione;
  • f)nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
  • g)sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
  • h)sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
  • h-bis)negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;
  • h-ter)negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto e' previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:
  • a)allo sbocco dei passi carrabili;
  • b)dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
  • c)in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
  • d)negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche' negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
  • d-bis)negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;
  • e)sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
  • f)sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
  • g)negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
  • g-bis)negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore a due anni muniti di permesso rosa;
  • h)nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
  • i)nelle aree pedonali urbane;
  • l)nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
  • m)negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
  • n)davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
  • o)limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimita' sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione;
  • o-bis)nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.
  • o-ter)((nelle aree riservate per il carico e lo scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori)). Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettera g), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 a euro 660 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 330 a euro 990 per i restanti veicoli. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), h-bis) e h-ter), e del comma 2, lettera i), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 87 a euro 344 per i restanti veicoli. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera f), e del comma 2, lettere d) e h), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 a euro 660 per i restanti veicoli. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 100 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 42 a € 173 per i restanti veicoli. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 145 Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
Gli interventi su questo articolo(11)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Decreto 29 dicembre 2006

80

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Decreto 17 dicembre 2008

89

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Decreto 22 dicembre 2010

101

con decorrenza dal 1 gennaio 2011

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

Decreto 19 dicembre 2012

114

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Decreto 16 dicembre 2014

124

con decorrenza dal 1 gennaio 2015

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Decreto 27 dicembre 2018

145

con decorrenza dal 1 gennaio 2019

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Testo vigente dal 25 aprile 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 113/2006

    Questione inammissibile
    17 marzo 2006

    È manifestamente inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 158, comma 2, lettera g) , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, e in relazione all'art. 381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nella parte in cui tali norme individuano, quali soli soggetti legittimati a beneficiare degli appositi contrassegni per invalidi civili, abilitanti alla sosta e parcheggi delimitati sulle strade comunali, gli invalidi civili non deambulanti e non invece anche altri invalidi civili parimenti affetti da patologie gravemente invalidanti, che a causa di ciò si trovano ad essere impossibilitati o seriamente ostacolati, seppur deambulanti, ad esplicare liberamente la propria libertà di locomozione, in quanto, a prescindere dalla natura regolamentare di alcune delle norme impugnate, essendo il rimettente chiamato a decidere sull'opposizione al verbale di accertamento relativo alla mancata esposizione, da parte della ricorrente, del contrassegno previsto per la sosta e il parcheggio negli spazi riservati alle persone invalide, la questione attinente all'individuazione dei soggetti legittimati o meno a sostare nei suddetti spazi è estranea al giudizio a quo . > >- Le norme regolamentari non sono assoggettabili al giudizio di legittimità costituzionale: ordinanze n. 66/2004, n. 145/2003 e n. 328/2000.

    Art. 3 cost. · Art. 158 c.d.s. · Art. 381 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 362/2004

    Questione inammissibile
    25 novembre 2004

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 32 della Costituzione, dell’art. 158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 e dell’art. 381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nella parte in cui individuano “quali soggetti legittimati a beneficiare degli appositi contrassegni per invalidi civili, abilitanti alla sosta e fermata negli appositi spazi e parcheggi delineati sulle strade comunali, gli invalidi civili non deambulanti e non invece anche soggetti parimenti affetti da patologie gravemente invalidanti, ma, a differenza degli altri, ambulanti”. Il giudice ‘a quò, infatti, omette di fornire qualsivoglia elemento descrittivo in ordine alla fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, impedendo così alla Corte di esercitare il doveroso controllo sulla rilevanza della questione prospettata.

    Art. 32 cost. · Art. 158 c.d.s. · Art. 381 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada · Art. 3 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

26 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 25 aprile 2026 — oggiin vigoreper 6 mesi
  2. 14 dicembre 2024 — 25 aprile 2026per un anno
  3. 10 novembre 2021 — 14 dicembre 2024per 3 anni
  4. 11 settembre 2021 — 10 novembre 2021per 2 mesi
  5. 15 gennaio 2021 — 11 settembre 2021per 8 mesi
  6. 15 settembre 2020 — 15 gennaio 2021per 4 mesi
  7. 17 luglio 2020 — 15 settembre 2020per 2 mesi
  8. 13 gennaio 2019 — 17 luglio 2020per un anno
  9. 24 giugno 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  10. 14 gennaio 2017 — 24 giugno 2017per 5 mesi
  11. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  12. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  13. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  14. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  15. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  16. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  17. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  18. 13 agosto 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  19. 14 gennaio 2003 — 13 agosto 2003per 7 mesi
  20. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  21. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  22. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  23. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  24. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  25. 9 febbraio 1993 — 1 ottobre 1993per 8 mesi
  26. 18 maggio 1992 — 9 febbraio 1993testo originarioper 9 mesi

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 2024 al 25 aprile 2026. 5 parole tolte, 17 parole aggiunte.

aggiunto: o-ter) nelle aree riservate per il carico e lo scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal … cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso. tolto: 4-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettera g), e' soggetto alla sanzione … a due ruote e da euro 330 a euro 990 per i restanti veicoli tolto: 5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a), b), c), d), e), … a due ruote e da euro 87 a euro 344 per i restanti veicoli tolto: 5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera f), e del comma 2, … a due ruote e da euro 165 a euro 660 per i restanti veicoliaggiunto: . Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art158 · fonte del testo

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