Art. 180 c.d.s. — Possesso dei documenti di circolazione e di guida
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Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con se' i seguenti documenti:
- a)la carta di circolazione o il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione del veicolo;
- b)la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
- c)l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonche' un documento personale di riconoscimento;
- d)il certificato di assicurazione obbligatoria. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con se' la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con se' anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7. Il conducente deve, altresi', avere con se' l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo e' impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con se' la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione puo' essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneita', quando prescritti. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneita' alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento. 56 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 34,98 a € 143,19)). Quando si tratta di ciclomotori la sanzione e' ((da € 20,77 a € 85,26)). 19 29 43 52 64 Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 357,43 a € 1.432,99)). Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. 19 29 43 52 64
Gli interventi su questo articolo(6)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 20 dicembre 1996
19con decorrenza dal 1 gennaio 1997
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Decreto 22 dicembre 1998
29con decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Decreto 29 dicembre 2000
43con decorrenza dal 1 gennaio 2001
Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Decreto 24 dicembre 2002
52con decorrenza dal 1 gennaio 2003
Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.
D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214
56con decorrenza dal 1 luglio 2004
Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 ha disposto (con l'art. 7, comma 8) che le disposizioni del comma 6 del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
Decreto 22 dicembre 2004
64con decorrenza dal 1 gennaio 2005
Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.
Testo in vigore dal 14 gennaio 2005 al 14 gennaio 2007
