Art. 180 c.d.s. — Possesso dei documenti di circolazione e di guida
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Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con se' i seguenti documenti:
- a)la carta di circolazione o il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione del veicolo;
- b)la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
- c)l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonche' un documento personale di riconoscimento;
- d)il certificato di assicurazione obbligatoria. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con se' la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con se' anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7. Il conducente deve, altresi', avere con se' l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo e' impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con se' la relativa autorizzazione. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneita', quando prescritti. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato di idoneita' tecnica del veicolo e un documento di riconoscimento. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 58.750 a L. 235.000)). Quando si tratta di ciclomotori la sanzione e' ((da L. 35.250 a L. 141.000)). 19 Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 587.500 a L. 2.350.000)). 19
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 20 dicembre 1996
19con decorrenza dal 1 gennaio 1997
Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1997 al 12 gennaio 1999
