Art. 180 c.d.s. — Possesso dei documenti di circolazione e di guida

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Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con se' i seguenti documenti:

  • a)la carta di circolazione o il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione del veicolo;
  • b)il certificato di proprieta';
  • c)la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
  • d)l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera c), nonche' un documento personale di riconoscimento;
  • e)il certificato di assicurazione obbligatoria. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con se' la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con se' anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7. Il conducente deve, altresi', avere con se' l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo e' impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione e quando trattasi di un veicolo eccezionale o di trasporti eccezionali, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con se' la relativa autorizzazione. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione professionale quando prescritto. Il conducente di ciclomotori deve avere con se' il certificato di conformita' del veicolo e un valido documento di riconoscimento dal quale possa rilevarsi l'eta'. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione e' da lire trentamila a lire centoventimila. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 180 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26705/2025

    3 ottobre 2025

    Successivamente all'entrata a regime del processo di dematerializzazione del contrassegno assicurativo di cui al D.M. n. 110 del 2013 (attuativo del d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l.n. 27 del 2012) è illegittima la sanzione di cui all'art. 180 del codice della strada ove abbia ad oggetto il predetto contrassegno e, pertanto, disapplicabile dall'autorità giudiziaria, dovendosi esibire il solo certificato assicurativo attestante l'avvenuta stipula del contratto e il pagamento del relativo premio.

    Art. 180 c.d.s.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 48 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 280/2010

    Illegittimità dichiarata
    23 luglio 2010

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 180, comma 4, cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come integrato dall'art. 3, comma 17, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facoltà - espressamente prevista in relazione al servizio pubblico di trasporto di persone e alla locazione senza conducente - di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo. La ratio della scelta legislativa di consentire ai conduttori di mezzi adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone di tenere a bordo la fotocopia della carta di circolazione invece dell'originale deve essere ravvisata nella ragionevole esigenza di semplificare la gestione del servizio, attraverso una rapida e sistematica rintracciabilità della documentazione originale per l'espletamento delle pratiche di rinnovo, aggiornamento e revisione periodica dei veicoli, e di prevenire il rischio di smarrimento dei documenti, con conseguente fermo dei veicoli, oltre che di realizzare una sorta di tutela dei dipendenti, esonerandoli da una gravosa responsabilità connessa all'eventuale smarrimento. Siffatte finalità si attagliano anche ad ogni altro servizio pubblico che abbia il carattere dell'essenzialità (quale delineato nell'art. 1 della legge n. 146 del 1990) e si connoti per la gestione di un parco automezzi, sicché l'omessa estensione della descritta facilitazione, coerente con la generale tendenza all'autocertificazione, finisce per ledere il principio di ragionevolezza. In ogni caso, il controllo dell'effettivo possesso del documento originale è agevolmente realizzabile attraverso l'invito alla presentazione presso gli uffici di polizia per l'esibizione dello stesso. (È assorbito l'ulteriore profilo di censura riferito alla dedotta violazione dell'art. 41 Cost.).

    Art. 180 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 97/2006

    Questione inammissibile
    10 marzo 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La disposizione censurata si limita, infatti, in via generale, a sanzionare il contegno di chi «senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative» previste dal medesimo codice, laddove è il precedente art. 126- bis , comma 2, a prevedere - nel caso di mancata immediata identificazione del conducente responsabile di un'infrazione stradale comportante l'applicazione della misura della decurtazione del punteggio dalla patente di guida - l'obbligo, a carico del proprietario del veicolo, di comunicare «entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», e a stabilire, in caso di omessa comunicazione, l'applicazione nei confronti del soggetto inadempiente della «sanzione prevista dall'art. 180, comma 8», sicché la questione - diretta a censurare la equiparazione, sotto il profilo delle conseguenze sanzionatorie, del contegno di chi abbia omesso «di comunicare del tutto i dati del trasgressore» e della condotta di chi confessi «di non essere in grado di fornire i dati richiesti, vuoi perché non ricorda, vuoi perché non è a conoscenza di colui che al momento della violazione conduceva il veicolo» - avrebbe dovuto indirizzarsi avverso il predetto art. 126- bis , comma 2, del codice della strada, poiché il censurato art. 180, comma 8, viene in rilievo solo ai fini dell'identificazione del tipo di sanzione da irrogare. > >- Sulla manifesta inammissibilità della questione allorquando non venga individuata correttamente la norma applicabile al giudizio a quo , v. la citata ordinanza n. 237/2005.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 180 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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  24. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  25. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art180 · fonte del testo

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