Art. 176 c.d.s. — Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

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Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, e' vietato:

  • a)invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonche' percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
  • b)effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
  • c)circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
  • d)circolare sulle corsie di variazione di velocita' se non per entrare o uscire dalla carreggiata. E' fatto obbligo:
  • a)di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonche' di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia;
  • b)di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
  • c)di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento di corsia. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il piu' vicino possibile alla striscia di sinistra. In caso di ingorgo e' consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli e' vietato sostare o solo fermarsi, fuorche' in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel piu' breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo puo' essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilita' limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonche' gli altri dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorche' il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilita', qualora siano inefficienti le luci di posizione. Nelle autostrade con carreggiate a tre o piu' corsie, salvo diversa segnalazione, e' vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu' vicine al bordo destro della carreggiata. Fermo restando quando disposto dall'art. 144 per la marcia per file parallele e' vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalita' e le tariffe vigenti. ((12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purche' muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare:
  • c)il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimita' delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purche' muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della strada)) I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze e' esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere e' calcolato dalla piu' lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente e' data la facolta' di prova in ordine alla stazione di entrata. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonche' per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000. 19 29 Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ((duecentomila)) a lire ((ottocentomila)). E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verra' restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell'art. 214. 19 29 Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, e' punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000. 19 29 Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800. 19 29 Dall'accertamento del reato per la violazione del divieto di cui al comma 1, lettera a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi, secondo le disposizioni di cui al capo II, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1999 al 15 gennaio 2000

Corte costituzionale

11 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 127/2024

    Questione inammissibile
    15 luglio 2024

    L’omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo – non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, preclusa dal principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione – determina la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza. (Precedenti: O. 108/2020 - mass. 43446; O. 203/2019 - mass. 42839 - 42840; O. 64/2019 - mass. 40630; O. 191/2018 - mass. 40280; O. 64/2018 - mass. 40056; O. 210/2017 - mass. 39995; O. 185/2013 - mass. 37214). In ordine alla non manifesta infondatezza, i parametri devono essere evocati in maniera non apodittica e generica e devono essere specificati i motivi per cui si ritenga verificata la violazione delle norme costituzionali, a pena di manifesta inammissibilità delle questioni proposte. (Precedenti: O. 159/2021 - mass. 44115; O. 261/2012 - mass. 36733). (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione, sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Nola in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, Cost., dell’art. 176, commi 11 e 21, del d.lgs. n. 285 del 1992, che affidano i compiti di accertare il mancato pagamento del pedaggio autostradale – che può comportare la decurtazione dei punti della patente anche per piccole somme – a un dipendente della concessionaria e non a un pubblico ufficiale, né prevedono l’invio di una raccomandata o di una PEC all’impresa proprietaria del veicolo, che consenta di oblare la sanzione in misura ridotta, entro cinque giorni. L’ordinanza di rimessione, da un lato, non contiene alcuna descrizione dei fatti oggetto del giudizio a quo e delle circostanze in presenza delle quali sarebbero state comminate le sanzioni; dall’altro, è carente sotto il profilo delle argomentazioni addotte dal rimettente a sostegno della dedotta violazione dei parametri costituzionali, compromettendo irrimediabilmente l’iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure sollevate).

    Art. 176 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 126-bis c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 266/2022

    Questione infondata
    22 dicembre 2022

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Firenze in riferimento agli artt. 24 e 27, secondo comma, Cost. - dell'art. 176, comma 22, cod. strada che, con riguardo alla violazione del divieto di inversione di marcia nelle autostrade e alla connessa sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore, ne prevede l'applicazione a qualsiasi tratto autostradale, compreso quello tra i caselli di entrata e di uscita e quello successivo al casello d'uscita. Il rimettente assume in modo stringato che il diritto di difesa sarebbe violato per il solo fatto che chi sia colpito da una sanzione amministrativa abbia l'onere di impugnarla e di chiederne al giudice la sospensione per evitarne l'immediata esecutività. Inoltre muove dal presupposto - mai affermato dalla Corte costituzionale e a supporto del quale sarebbe stato necessario un adeguato iter argomentativo - secondo cui il principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva sarebbe applicabile anche alle sanzioni amministrative.

    Art. 176 c.d.s. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 323/2002

    Questione infondata
    5 luglio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 19 e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76 della Costituzione nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del veicolo con il quale è stata commessa la violazione delle norme relative alla circolazione stradale, anche quando questo sia di proprietà di terzi incolpevoli. Infatti il legislatore delegato, nell'introdurre il fermo amministrativo del veicolo anche quando sia di proprietà di terzi, ha provveduto senza discostarsi dal sistema generale delle sanzioni accessorie del codice della strada e dei principi direttivi fissati dalla legge di delega n. 205/1999, assicurando, altresì, una sufficiente garanzia per la tutela dei diritti del terzo, grazie alla previsione (contenuta nell'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice della strada) secondo cui l'applicabilità della sanzione è esclusa se la circolazione è avvenuta contro la volontà del proprietario dei veicolo o di chi ne abbia la legittima disponibilità. - V. citata ordinanza n. 33/2001.

    Art. 176 c.d.s. · Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Versioni nel tempo

22 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 14 dicembre 2024 — oggiin vigoreper un anno
  2. 15 gennaio 2021 — 14 dicembre 2024per 4 anni
  3. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  4. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  5. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  6. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  7. 19 dicembre 2012 — 15 gennaio 2013per 27 giorni
  8. 15 gennaio 2011 — 19 dicembre 2012per un anno
  9. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  10. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  11. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  12. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  13. 14 gennaio 2003 — 14 gennaio 2005per 2 anni
  14. 1 gennaio 2003 — 14 gennaio 2003per 13 giorni
  15. 14 gennaio 2001 — 1 gennaio 2003per un anno
  16. 15 gennaio 2000 — 14 gennaio 2001per un anno
  17. 31 dicembre 1999 — 15 gennaio 2000per 15 giorni
  18. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  19. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  20. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  21. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  22. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1999 al 31 dicembre 1999. 27 parole tolte, 41 parole aggiunte in 4 capoversi.

… dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalita' e le tariffe vigenti. aggiunto: 12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purche' muniti di specifica autorizzazione …

tolto: a) la manovra di inversione del senso di marcia;

tolto: b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;

c) il traino dei veicoli in avaria. aggiunto: Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimita' delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purche' muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della strada I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere … esito favorevole, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tolto: 242.400 a lire 969.600 aggiunto: duecentomila a lire ottocentomila. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verra' restituito al conducente, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art176 · fonte del testo

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