Corte costituzionale

Sentenza n. 373/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/11/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22,

del codice della strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285), promosso dal pretore di Cremona con due ordinanze

emesse il 4 gennaio 1996; dal giudice per le indagini preliminari

presso la Pretura circondariale di Cremona con ordinanza emessa il 20

ottobre 1995; dal pretore di Cremona con ordinanze emesse il 15

dicembre 1995, il 28 e il 26 febbraio 1996; rispettivamente iscritte

ai nn. 176, 177, 194, 207, 482, 488 del registro ordinanze 1996 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10, 11 e 22,

prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 4 gennaio 1996 (reg. ord. n. 176 del

1996) nel corso di un procedimento penale per la contravvenzione -

prevista dall'art. 176, commi 1, lettera a), e 19, del codice della

strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) -

di inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe o

sugli svincoli delle autostrade, il pretore di Cremona ha sollevato,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale del comma 22 dello stesso art. 176, nella

parte in cui prevede che la sanzioneamministrativa accessoria della

sospensione della patente di guida non possa essere irrogata per un

periodo di tempo inferiore a sei mesi, anche quando non sussista

alcuna situazione di pericolo, mentre la stessa sanzione, in caso di

violazioni di altre norme della circolazione, commesse negli stessi

spazi, dalle quali derivino danni alle persone (lesioni personali

colpose o omicidio colposo), è applicata per un periodo inferiore

(art. 222 del codice della strada).

Il pretore di Cremona osserva che la norma denunciata tende a

garantire condizioni di sicurezza nella circolazione sulle autostrade

e nei luoghi ad esse assimilati, vietando agli utenti comportamenti

pericolosi, tali da determinare grave turbamento della circolazione,

giacché gli altri utenti che percorrono strade con direzione

obbligatoriamente orientata contano su di un assetto di marcia

conforme a quanto le norme della circolazione impongono.

Il giudice rimettente, nel rilevare che la sanzione amministrativa

accessoria della sospensione della patente di guida reprime, in

questi casi, con maggiore efficacia della pena principale (arresto e

ammenda) lo scorretto esercizio della circolazione, ritiene tuttavia

eccessiva la durata minima della sospensione della patente, stabilita

dalla norma denunciata in sei mesi. Questa misura sarebbe palesemente

arbitraria, giacché per condotte in contrasto con altre norme della

circolazione che determinano la lesione di beni di rango

costituzionale, quali la salute o la vita della persona, la durata

della stessa sanzione è contenuta in periodi più brevi (minimo

quindici giorni, nel caso di lesione personale colposa lieve, due

mesi per omicidio colposo). Questo differente trattamento

sanzionatorio non sarebbe riconducibile ad alcun criterio

giustificativo e determinerebbe non solo un'evidente disparità di

trattamento, ma anche una intrinseca irrazionalità della norma

denunciata.

Il giudice rimettente motiva la rilevanza della questione di

legittimità costituzionale nel giudizio che è chiamato ad emettere,

rilevando che l'imputato potrebbe ottenere la sospensione della

patente di guida per una durata minore, se trovasse applicazione la

misura della sanzione prevista dall'art. 222 del codice della strada

(indicato quale termine di comparazione) per reati considerati più

gravi.

2. - Identiche questioni di legittimità costituzionale sono state

sollevate dallo stesso pretore di Cremona, nel corso di altrettanti

procedimenti penali per contravvenzioni al divieto di inversione del

senso di marcia nelle autostrade, con ordinanze emesse il 4 gennaio

1996 (reg. ord. n. 177 del 1996), il 28 febbraio 1996 (reg. ord. n.

482 del 1996) ed il 26 febbraio 1996 (reg. ord. n. 488 del 1996), e

dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Cremona con ordinanza emessa il 20 ottobre 1995

(reg. ord. n. 194 del 1996).

3. - Nel corso di un procedimento civile di opposizione al

provvedimento del Prefetto di sospensione della patente di guida, il

pretore di Cremona, con ordinanza emessa il 15 dicembre 1995 (reg.

ord. n. 207 del 1996), ha sollevato analoga questione di legittimità

costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada,

sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

4. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la non fondatezza delle questioni.

L'Avvocatura ritiene che le ordinanze di rimessione non tengano in

adeguata considerazione le finalità di prevenzione e dissuasione

proprie della norma denunciata, che prevede la sospensione della

patente di guida per un periodo di tempo giustificato dall'enorme

rischio potenziale determinato dai comportamenti sanzionati.

Ad avviso dell'Avvocatura, la scelta del legislatore non

determinerebbe alcuna irragionevole disparità di trattamento

sanzionatorio. La sospensione della patente conseguente al reato di

lesioni colpose non potrebbe, da sola, ritenersi un deterrente

specificamente diretto ad evitare violazioni di norme di

comportamento, essendo conseguente non già direttamente alle

violazioni di tali norme bensì agli ulteriori effetti dannosi,

cumulandosi con le eventuali sanzioni amministrative accessorie

previste per tali violazioni. Al contrario, la grave sanzione

accessoria prevista dall'art. 176 del codice della strada è diretta

a costituire un sicuro deterrente al compimento di una manovra, che

è giustamente considerata dal legislatore come fonte potenziale di

gravissimi rischi.

In prossimità della camera di consiglio, l'Avvocatura ha

depositato una memoria per ribadire le deduzioni già svolte

nell'atto di intervento, sottolineando che, nel caso di inversione

del senso di marcia sulle autostrade, la sanzione amministrativa

accessoria della sospensione della patente di guida ha un carattere

centrale, mentre nelle ipotesi di omicidio colposo e di lesioni

personali la legge assegna un ruolo preminente alla sanzione penale,

anche per la funzione di prevenzione generale. Considerato in diritto

1. - I dubbi di legittimità costituzionale investono l'art. 176,

comma 22, del codice della strada (approvato con decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285), che stabilisce la sospensione della patente

di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi come sanzione

amministrativa accessoria alla contravvenzione di inversione del

senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle

autostrade (art. 176, commi 1, lettera a), e 19). La disposizione

denunciata sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sia

per disparità di trattamento che per irragionevolezza intrinseca,

giacché chi effettua l'inversione di marcia, anche senza determinare

alcun pericolo effettivo, subirebbe la sospensione della patente per

un periodo sproporzionatamente maggiore di quello previsto per chi

negli stessi spazi, violando altre norme della circolazione, offende

l'integrità fisica o la vita delle persone (art. 222 codice della

strada).

2. - Le ordinanze di rimessione prospettano questioni identiche,

investendo la medesima disposizione legislativa con riferimento allo

stesso parametro costituzionale. I relativi giudizi possono essere,

pertanto, riuniti per essere decisi congiuntamente.

3. - Anzitutto deve essere dichiarata l'inammissibilità della

questione sollevata dal pretore di Cremona con l'ordinanza emessa il

15 dicembre 1995 (reg. ord. n. 207 del 1996). Difatti il giudice

rimettente, senza neppure descrivere i termini della controversia

sottoposta al suo esame, non motiva in alcun modo la rilevanza della

soluzione del dubbio di legittimità costituzionale per il giudizio

che egli è chiamato ad emettere, né rende esplicite le ragioni che

lo portano a dubitare della costituzionalità della norma denunciata

(si veda, da ultimo, sentenza n. 79 del 1996).

4. - Nel merito, la questione è infondata.

La violazione dell'art. 3 della Costituzione è prospettata sia per

irragionevolezza intrinseca della norma denunciata che per disparità

di trattamento di situazioni considerate analoghe.

Ma anche l'irragionevolezza intrinseca assume, nella prospettazione

che ne è data, carattere relativo, giacché essa sarebbe resa

manifesta dall'arbitraria sproporzione della sanzione prevista con

riferimento ad una situazione di pericolo presunto, considerata meno

grave rispetto alla situazione, indicata anche come termine di

paragone della disparità di trattamento, di danno causato con

l'inosservanza di altre norme della circolazione.

Non è, dunque, posta in discussione la ragionevolezza in assoluto

della misura sanzionatoria stabilita dalla norma denunciata, sicché

lo scrutinio di legittimità costituzionale si circoscrive in una

valutazione di relazione, vale a dire si esaurisce nell'apprezzamento

della giustificatezza o meno della diversa durata, denunciata come

sperequata, della sospensione della patente prevista nei due casi.

5. - La sospensione della patente di guida, prevista specificamente

dall'art. 176, comma 22, del codice della strada, sanziona una

condotta considerata, a ragione, idonea a determinare una situazione

di gravissimo pericolo: la sanzione amministrativa è necessariamente

connessa all'accertamento di quella particolare contravvenzione ed

alle sanzioni, detentiva e pecuniaria, previste dal comma 19 dello

stesso articolo.

La sospensione della patente è anche prevista, ma in via generale,

per le violazioni di altre norme dello stesso codice quando dal fatto

derivi un danno alla persona ed in ragione di questo; sicché, in

questi casi, la sanzione amministrativa si configura come accessoria

ai reati di lesioni personali colpose o di omicidio colposo,

qualificati da una condotta contrastante con una regola della

circolazione stabilita dallo stesso codice.

In entrambi i casi, il trattamento sanzionatorio non si esprime

nella sola sospensione della patente. Anzi questa, caratterizzata

dall'essere accessoria all'accertamento di un reato, si combina con

il trattamento penale e si cumula con questo nel determinare il

complesso delle sanzioni da irrogare in ciascun caso di violazione

della legge.

Se non spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive effettuate

dal legislatore né stabilire quantificazioni sanzionatorie (sentenze

n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995), tuttavia è compito della Corte

verificare se l'uso della discrezionalità legislativa, anche in

questo settore, rispetti il limite della ragionevolezza, anche nel

raffronto tra trattamenti sanzionatori diversi (sentenza n. 341 del

1994).

Ma tale raffronto non può essere effettuato, come prefigura invece

il giudice rimettente, separatamente per uno solo degli elementi

sanzionatori previsti per i diversi reati posti in comparazione; al

contrario, si deve tener conto della disciplina sanzionatoria

complessiva quando, appunto, una molteplicità di sanzioni, sia pure

di tipo diverso, si somma e si integra reciprocamente.

Non è dunque possibile fondare un giudizio di disparità di

trattamento o di irragionevolezza avendo a riferimento l'asserita

sproporzione delle sole sanzioni amministrative accessorie, senza

considerare in alcun modo le pene alle quali esse accedono nel

delineare il trattamento sanzionatorio complessivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della

strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore

di Cremona con l'ordinanza emessa il 15 dicembre 1995, iscritta al n.

207 reg. ord. del 1996;

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 176, secondo comma, del codice della strada, sollevate, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Cremona e

dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Cremona con le altre ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:373 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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