1. Nel caso di marcia per file parallele e' consentito lo scorrimento di una fila di veicoli rispetto a quella adiacente, in quanto ognuna delle file deve sempre procedere entro la propria corsia. 2. Nella marcia rettilinea su file parallele e' fatto obbligo ai veicoli non provvisti di motore ed ai ciclomotori di occupare esclusivamente la corsia di destra, mantenendosi il piu' possibile verso il margine della carreggiata. 3. Quando, nella circolazione per file parallele, e' consentito, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del codice, il cambio di corsia, chi effettua la manovra deve segnalarlo in tempo utile con l'uso degli appositi dispositivi, ma in ogni caso non deve creare intralcio o pericolo a chi percorre la corsia da impegnare. 4. Prima di effettuare il cambio di corsia il conducente dovra' comunque accertare:

  • a)che la corsia che intende occupare sia libera per un tratto sufficiente anteriormente e posteriormente utilizzando all'uopo gli appositi dispositivi retrovisori;
  • b)che il veicolo che lo precede non abbia a sua volta gia' iniziato, ovvero segnalato d'iniziare, la stessa manovra. 5. Nei bracci di entrata delle intersezioni, anche se privi di apposita segnaletica, i conducenti devono tempestivamente disporsi sulle corsie, demarcate o potenziali, destinate alle manovre che essi intendono effettuare cosi' da realizzare l'incolonnamento predirezionale che dovra' essere mantenuto durante la fase d'attraversamentodell'intersezione stessa. Una volta effettuata la scelta della corsia il conducente e' tenuto a rispettare la destinazione della corsia stessa, essendo assolutamente vietate le modifiche improvvise di direzione in corrispondenza dei bracci di ingresso alle aree delle intersezioni. 6. In corrispondenza delle intersezioni disciplinate da semafori o da segnalazioni manuali, i conducenti dei veicoli a due ruote possono, nella corsia relativa alla direzione prescelta, affiancarsi agli altri veicoli in attesa del segnale di via. 7. La manovra a zig-zag per portarsi sulla linea di arresto e' vietata. 8. Attraverso le porte della citta' ed i fornici aperti nelle mura urbane, ove il transito non sia regolato da appositi segnali o dagli agenti, i conducenti devono, di regola, impegnare il primo passaggio veicolare a cominciare dalla loro destra. Quando il traffico sia intenso e l'osservare la regola di cui sopra lo intralci, i veicoli possono impegnare anche gli altri fornici disponibili per ogni senso di marcia, usando tempestivamente gli appositi segnali, ai sensi del comma 3.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art346 · fonte del testo

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